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Document 62005CA0195

Causa C-195/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi — Residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di cibi destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione)

GU C 51 del 23.2.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-195/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di «rifiuti» - Scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi - Residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di cibi destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione)

(2008/C 51/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis, agente e avv. G. Bambara)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Legge nazionale che esclude taluni rifiuti dall'ambito di applicazione della direttiva

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana,

avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell'Ambiente 28 giugno 1999, recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell'alimentazione animale, tali da escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e

avendo, per mezzo dell'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


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