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Document 62005CA0064

    Causa C-64/05 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 — Regno di Svezia/IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, già Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione di detto Stato membro alla divulgazione di tali documenti — Portata dell'art. 4, n. 5, del detto regolamento)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/4


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 — Regno di Svezia/IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, già Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-64/05 P) (1)

    (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione di detto Stato membro alla divulgazione di tali documenti - Portata dell'art. 4, n. 5, del detto regolamento)

    (2008/C 51/07)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

    Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: E. Bygglin e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

    Altre parti nel procedimento: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, già Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e R. Lang, avocat), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e C. Wissels e M. de Grave, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Nwaokolo e V. Jackson, agenti e J. Stratford, barrister) Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: I. del Cuvillo Contreras e A. Sampol Pucurull, agenti)

    Oggetto

    Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 novembre 2004, nella causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/Commissione, che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto di una domanda presentata dall'IFAW ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), al fine di consultare alcuni documenti delle autorità tedesche che avevano invocato motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per procedere al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

    Dispositivo

    1)

    È annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2004, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione.

    2)

    È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 marzo 2002, che ha negato all'IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGbmH l'accesso a taluni documenti ricevuti dalla Commissione nell'ambito di un procedimento al termine del quale tale istituzione ha espresso parere favorevole alla realizzazione di un progetto industriale in un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    3)

    La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le spese sostenute dal Regno di Svezia nell'ambito del procedimento di impugnazione, nonché quelle sostenute dall'IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGbmH sia in quest'ultimo procedimento che in quello di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione.

    4)

    Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative all'impugnazione.


    (1)  GU C 115 del 14.5.2005.


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