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Documento E2008C0214(01)

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare alle disposizioni dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato XXI dell'accordo SEE, regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, attuato e modificato dal regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione

GU C 40 del 14.2.2008, p. 2—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/2


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare alle disposizioni dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato XXI dell'accordo SEE, regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, attuato e modificato dal regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione

(2008/C 40/02)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, adattato con il protocollo 1 dell'accordo SEE e citato al punto 2 dell'allegato XXI (in appresso «l'atto») istituisce un quadro comune per l'elaborazione delle statistiche congiunturali della Comunità sul ciclo economico nell'area economica europea. L'articolo 13 dell'atto stabilisce che durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati.

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali, è stato inserito nel punto 2 c), dell'allegato XXI dell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 37/2007 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15). Il regolamento (CE) n. 1503/2006 attua e modifica l'atto per quanto riguarda le definizioni delle variabili specificate negli allegati da A a D dell'atto, nonché i relativi obiettivi, le caratteristiche e le modalità di calcolo dei pertinenti indici, che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006.

Spetta all'Autorità di vigilanza EFTA accettare o meno le deroghe a norma dell'articolo 13 dell'atto per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Norvegia chiede delle deroghe per la prima consegna dei dati riguardanti la variabile D — 310 introdotta dal regolamento (CE) n. 1503/2006.

L'Autorità di vigilanza EFTA ha concesso le seguenti deroghe, conformemente al parere dei direttori degli istituti nazionali statistici EFTA che assistono l'Autorità di vigilanza EFTA:

NORVEGIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D — 310

Prima trasmissione dei dati

NACE 60.24

31.12.2006

Q4/2004

31.12.2006

NACE 74.11, 74.7

31.3.2007

Q1/2005

31.3.2007

NACE 64.2

30.6.2007

Q4/2005

30.6.2007

NACE 61.1, 62.1

30.9.2007

Q1/2006

30.9.2007

NACE 72

31.12.2007

Q2/2006

31.12.2007

NACE 63.12

31.3.2008

Q3/2006

31.3.2008

NACE 74.2

30.9.2008

Q1/2007

30.9.2008

NACE 74.12, 74.14

31.12.2008

Q1/2007

31.12.2008

NACE 63.11

30.6.2009

Q4/2007

30.6.2009

NACE 64.11, 64.12

30.9.2009

Q1/2008

30.9.2009

NACE 74.5

31.12.2009

Q1/2008

31.12.2009

NACE 74.3, 74.4, 74.6

30.9.2010

Q1/2009

30.9.2010


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