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Document 52008XC0205(02)

Procedura nazionale della Lituania per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

GU C 31 del 5.2.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/8


Procedura nazionale della Lituania per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

(2008/C 31/08)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

«Ordinanza del ministro dei Trasporti della Repubblica di Lituania relativa all'approvazione dello schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati

Vilnius, 7 settembre 2007

Ordinanza n. 3-298

In applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 2004, Edizione speciale, capitolo 7, tomo 8, pag. 193) approvo lo schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati (in allegato).

Il ministro dei Trasporti

Algirdas BUTKEVIČIUS

APPROVATO dal ministro dei Trasporti della Repubblica di Lituania con ordinanza n. 3-298 del 7 settembre 2007

SCHEMA DELLE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI DESIGNAZIONE COME OPERATORE DI SERVIZI AEREI TRA LA REPUBBLICA DI LITUANIA E PAESI NON FACENTI PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA NÉ DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, PER L'ATTRIBUZIONE, LA RIPARTIZIONE E LA REVOCA DEI DIRITTI DI TRAFFICO E PER LE CONSULTAZIONI CON I TERZI INTERESSATI

I.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Lo schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati (nel seguito: schema delle procedure) definisce le modalità di attribuzione, ripartizione, limitazione e revoca dei diritti di traffico per il trasporto aereo su rotte verso e da paesi terzi (nel seguito: diritti di traffico) ai vettori aerei della Comunità idonei ad essere designati per usufruire di tali diritti di traffico. Lo schema delle procedure definisce inoltre le modalità di consultazione con i soggetti interessati e le modalità di partecipazione dei vettori aerei comunitari stabiliti nella Repubblica di Lituania (nel seguito: vettori aerei comunitari) alle consultazioni con i terzi interessati.

2.

Scopo dello schema delle procedure è stabilire procedure di attribuzione dei diritti di traffico che garantiscano una equa ed efficace concorrenza tra i vettori aerei comunitari e lo sviluppo dell'aviazione civile, tenendo conto degli interessi del commercio e del turismo e dello sviluppo economico delle regioni.

3.

I diritti di traffico sono ripartiti tra i vettori aerei comunitari idonei in modo non discriminatorio e trasparente. Le informazioni sui diritti di traffico previsti da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dalla Repubblica di Lituania e le decisioni prese in materia di diritti di traffico in applicazione del presente schema delle procedure sono pubblicate sui siti internet del ministero dei Trasporti (www.transp.lt) e dell'Amministrazione dell'aviazione civile (www.caa.lt).

4.

Qualora, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ai negoziati sugli accordi bilaterali in materia di servizi aerei debbano prendere parte i vettori aerei e altre parti interessate, vengono garantite condizioni di parità a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nella Repubblica di Lituania. Le informazioni sui negoziati su accordi in materia di servizi aerei previsti tra la Repubblica di Lituania e paesi terzi sono pubblicate sui siti internet del ministero dei Trasporti e dell'Amministrazione dell'aviazione civile.

5.

I vettori aerei comunitari che intendono operare servizi aerei su una rotta con diritti di traffico limitati o su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese non appartenente all'Unione europea (nel seguito: paese terzo) con il quale la Repubblica di Lituania non abbia firmato un accordo in materia di servizi aerei, informa il ministero dei Trasporti delle sue intenzioni ed esigenze. Si tiene conto di tali informazioni nella preparazione dei negoziati da intraprendere da parte della Repubblica di Lituania in merito ad accordi in materia di servizi aerei.

II.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO

6.

Un vettore aereo comunitario che desideri farsi attribuire diritti di traffico su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese terzo deve presentare al ministero dei Trasporti una domanda di attribuzione di diritti di traffico (nel seguito: domanda).

7.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni e i seguenti documenti:

7.1.

identificazione del richiedente: nome dell'impresa, forma giuridica, numero di registrazione, sede, numero di telefono;

7.2.

dati sulla licenza di prestazione di servizi aerei: istituzione che l'ha rilasciata, data di rilascio; numero; tipo di licenza (con copia della licenza), nonché informazioni sul numero delle azioni detenute, compresa la nazionalità dei loro titolari e il tipo di azioni detenute da ciascuno, come pure lo statuto dell'impresa (copia);

7.3.

copia del certificato di vettore aereo;

7.4.

dati sugli aeromobili che si prevede di utilizzare sulla rotta di cui trattasi: modello e marche di immatricolazione;

7.5.

schema dei servizi aerei programmati sulla rotta in questione (numero di voli alla settimana, attrezzature aeronautiche, possibili scali intermedi, carattere regolare dei servizi — durante tutto l'anno o su base stagionale);

7.6.

accessibilità dei servizi e servizio clienti (rete di vendita dei biglietti, servizi disponibili su internet ecc.);

7.7.

data prevista di inizio dei servizi aerei;

7.8.

tariffe applicate sulla rotta e loro condizioni di applicazione;

7.9.

bilancio del vettore, compreso il conto economico, dati sui flussi finanziari dell'esercizio finanziario precedente e di quello in corso, nonché dati previsionali per i due esercizi successivi;

7.10.

i dati e i documenti elencati al punto 20 del presente schema delle procedure.

8.

La domanda di attribuzione dei diritti di traffico va redatta in lingua lituana.

9.

Le domande dei vettori aerei sono esaminate da una commissione, istituita con decreto del ministero dei Trasporti, composta di 5 membri, di cui 3 rappresentanti del ministero dei Trasporti e 2 rappresentanti dell'Amministrazione dell'aviazione civile. La presidenza è assunta da un rappresentante del ministero dei Trasporti (Segretario generale del ministero).

III.   MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

10.

Nei suoi lavori la commissione si attiene agli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di Lituania, alle leggi della Repubblica di Lituania, ai decreti del governo della Repubblica di Lituania, al presente schema delle procedure e agli altri atti giuridici che disciplinano l'aviazione civile.

11.

La commissione è tenuta ad esaminare la domanda e a prendere una decisione in merito all'attribuzione dei diritti di traffico entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La commissione è competente a pronunciarsi anche in merito alla revoca o alla limitazione dei diritti di traffico.

12.

La commissione è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un altro membro della commissione designato dal ministero dei Trasporti.

13.

La principale forma di lavoro della commissione è costituita dalle sedute dei suoi membri. Le sedute della commissione sono convocate su iniziativa del suo presidente. Con il consenso del presidente della commissione le sedute possono essere convocate su iniziativa di qualunque altro membro.

14.

I membri sono informati delle sedute della commissione non più tardi di 3 giorni lavorativi prima delle stesse; essi ricevono allo stesso tempo il materiale per la riunione e l'ordine del giorno.

15.

Le sedute si considerano legali se vi partecipano non meno di 3 membri della commissione. Le decisioni della commissione sono prese alla maggioranza dei membri della commissione che partecipano alla seduta, con voto palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente della commissione.

16.

Le decisioni della commissione sono iscritte nel verbale della seduta della commissione. Il verbale è firmato dal presidente della commissione.

17.

Le decisioni prese dalla commissione hanno valore di raccomandazione. La decisione definitiva di attribuzione, revoca o limitazione dei diritti di traffico è presa dal ministro dei Trasporti, nel momento in cui rilascia l'autorizzazione di esercizio dei servizi aerei o ne limita o revoca la validità.

IV.   CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI TRAFFICO

18.

Qualora su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese terzo siano state stabilite limitazioni dei diritti di traffico e abbiano presentato domanda più vettori aerei di quanti possono essere autorizzati su tale rotta, il vettore aereo viene selezionato tenendo conto della domanda di trasporto di passeggeri e/o di merci e in modo da stimolare la concorrenza e l'armonioso sviluppo dei servizi aerei nella Comunità, applicando i criteri indicati al punto 19. I diritti di traffico sono attribuiti ai richiedenti ritenuti i più idonei dopo una valutazione generale.

19.

Nel processo di selezione viene data la preferenza al richiedente che:

19.1.

assicura i massimi vantaggi agli utenti del servizio;

19.2.

stimola al massimo la concorrenza tra i vettori aerei comunitari;

19.3.

presta servizi aerei in modo tale da assicurare un'offerta che copra tutte le categorie di trasporto aereo richieste sul mercato, al prezzo più basso possibile;

19.4.

promuove uno sviluppo sostenibile del settore dei servizi aerei, del commercio e del turismo nella Comunità;

19.5.

opera in modo rispondente agli obiettivi della politica comune dei trasporti, per esempio in materia di sviluppo regionale.

20.

Nel processo di selezione vengono valutati i seguenti elementi:

20.1.

capacità finanziaria del vettore aereo comunitario;

20.2.

capacità tecnica del vettore aereo comunitario;

20.3.

capacità organizzativa del vettore aereo comunitario, valutata secondo i seguenti criteri:

20.3.1.

missione del vettore aereo comunitario;

20.3.2.

portata geografica dei voli del vettore aereo comunitario, compresa la sua partecipazione ad alleanze di compagnie aeree;

20.3.3.

rete di vendita del vettore aereo comunitario;

20.3.4.

piano aziendale del vettore aereo comunitario per la rotta di cui trattasi;

20.4.

realizzazione o meno di voli diretti;

20.5.

carattere stagionale o meno dei voli (voli solo nell'orario invernale o in quello estivo o tutto l'anno);

20.6.

effettiva utilizzazione dei diritti di traffico già attribuiti (informazioni sui voli di linea, charter, con condivisione di codice o noleggio operativo con equipaggio, su altre rotte o sulla rotta di cui trattasi, fino alla data di presentazione della domanda);

20.7.

frequenza dei voli previsti sulla rotta;

20.8.

modello di aeromobile utilizzato sulla rotta;

20.9.

servizi offerti sulla rotta;

20.10.

tariffe applicate sulla rotta

20.11.

accessibilità per gli utenti del sistema di vendita e prenotazione dei biglietti;

20.12.

data di inizio dei voli sulla rotta;

20.13.

contributo socioeconomico.

21.

In sede di valutazione delle domande, la commissione può organizzare un'audizione pubblica, alla quale sono invitati a partecipare tutti i richiedenti.

V.   RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AEREI

22.

La commissione verifica se i diritti di traffico attribuiti vengano utilizzati in modo efficiente e può riesaminare le decisioni prese in materia di attribuzione dei diritti stessi. Le decisioni di attribuzione dei diritti di traffico vengono obbligatoriamente riesaminate su domanda di un vettore aereo comunitario che chieda di ottenere dei diritti di traffico già attribuiti, sostenendo che i diritti stessi sono utilizzati in modo non efficiente e presentando prove che i servizi da esso proposti sarebbero molto migliori di quelli effettivamente prestati sulla base dei diritti di traffico in vigore al momento.

23.

L'esito del riesame della decisione di attribuzione dei diritti di traffico viene comunicato al titolare dei diritti e reso pubblico sui siti internet del ministero dei Trasporti e dell'Amministrazione dell'aviazione civile. Nell'avviso pubblicato è indicato il termine entro il quale un vettore aereo comunitario che intenda utilizzare i diritti di traffico eventualmente resisi disponibili a seguito della decisione deve presentare al ministero dei Trasporti domanda di attribuzione di detti diritti di traffico.

VI.   VALIDITÀ DELLA RIPARTIZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO, SUA REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.

I diritti di traffico vengono attribuiti a tempo indeterminato.

25.

Il vettore aereo comunitario al quale sono stati attribuiti diritti di traffico, qualora non abbia iniziato ad operare voli sulla rotta attribuitagli entro 12 mesi di calendario o dopo che siano trascorsi 3 mesi di calendario dalla data indicata nella sua domanda per l'inizio dei servizi aerei previsti, perde il diritto di prestare servizi aerei sulla rotta in questione.

26.

I diritti di traffico possono essere limitati per un certo periodo di tempo se il vettore aereo comunitario non soddisfa più i requisiti stabiliti negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei o non osserva le disposizioni di tali accordi o altri impegni assunti a livello internazionale, ovvero non rispetta le condizioni per la prestazione di servizi aerei e i requisiti degli atti giuridici che disciplinano tali servizi, o ancora se i dati relativi al vettore aereo comunitario di cui al punto 20 del presente schema delle procedure, che erano stati comunicati al ministero dei Trasporti al momento della presentazione della domanda, non corrispondono più alla situazione attuale del vettore aereo comunitario. La limitazione dei diritti di traffico viene comunicata al vettore aereo comunitario al più tardi entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data della decisione, indicando il termine entro il quale il vettore stesso è tenuto a realizzare le modifiche richieste o a porre termine alle irregolarità. La limitazione dei diritti di traffico è revocata se il vettore aereo comunitario provvede a realizzare le modifiche richieste o a porre termine alle irregolarità entro il termine indicato. Se il vettore aereo comunitario omette di realizzare le modifiche richieste o di porre termine alle irregolarità entro il termine indicato, i diritti di traffico sono revocati.

27.

I diritti di traffico sono revocati anche qualora il vettore aereo comunitario informi per iscritto il ministero dei Trasporti che non intende più utilizzare i diritti di traffico attribuitigli.

28.

Alle controversie in merito all'attribuzione, alla revoca e alla limitazione dei diritti di traffico si applica la procedura prevista dalle pertinenti norme di legge.»


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