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Document 52007XC1221(04)

Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su tre collegamenti aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU C 311 del 21.12.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/18


Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su tre collegamenti aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 311/12)

1.

Il governo greco ha deciso di prorogare e di modificare, a decorrere dal 1o maggio 2008, gli oneri di servizio pubblico relativi a tre collegamenti aerei di linea all'interno della Grecia imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 312 del 17 dicembre 2004 e Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 10 luglio 2002, pag. 16.

2.

Le modifiche degli oneri di servizio pubblico riguardano i servizi di linea seguenti:

Rodi-Kastelorizo,

Atene-Skiros,

Salonicco-Skiros.

A)   Per quanto riguarda le tariffe

Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica non può superare gli importi seguenti:

Rodi-Kastelorizo:

26 EUR

Atene-Skiros:

38 EUR

Salonicco-Skiros:

54 EUR

I prezzi suddetti possono essere aumentati in caso di lievitazioni impreviste dei costi di esercizio della linea non imputabili al vettore. Tali aumenti sono comunicati al vettore che gestisce la linea ed entrano in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte della Commissione europea.

B)   Garanzia della continuità del servizio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono effettuare voli di linea sulle rotte in questione garantiscono tale servizio almeno per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Salvo casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli annui totali.

L'eventuale intenzione di interrompere il servizio su una qualsiasi delle rotte suddette deve essere notificata dal vettore al Servizio dell'aviazione civile, Direzione gestione trasporti aerei, Sezione II, almeno sei mesi prima dell'interruzione dei voli.

3.   Informazioni utili

L'esecuzione dei voli sulle rotte suddette da parte di un vettore comunitario che non adempia gli obblighi di servizio pubblico imposti può comportare sanzioni amministrative e/o di altro tipo.

Per quanto riguarda il tipo di aeromobili utilizzati, i vettori sono invitati a consultare le Aeronautical Information Publications relative alla Grecia (AIP GREECE) per i dati tecnici e operativi e per le procedure aeroportuali.

Per quanto riguarda gli orari, le partenze e gli arrivi dei velivoli devono effettuarsi durante le ore di servizio degli aeroporti, conformemente al pertinente decreto del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni.

Va osservato che, qualora nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile, Direzione gestione trasporti aerei, la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1o maggio 2008, servizi aerei di linea su una o più delle rotte suddette senza compensazione finanziaria, la Grecia ha deciso, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, di limitare per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle rotte suddette e di indire una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1o maggio 2008.

Gli oneri di servizio pubblico sopra descritti, per quanto attiene alle tariffe, sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 312 del 17 dicembre 2004 e Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 10 luglio 2002, pag. 16 per i collegamenti sopraindicati.

Per il resto, in relazione ai collegamenti di cui sopra, continuano a applicarsi gli oneri di servizio pubblico quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 312 del 17 dicembre 2004 e Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 10 luglio 2002, pag. 16.


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