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Dokumentas 52007XC1215(03)

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 304 del 15.12.2007, p. 15—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/15


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 304/13)

Numero dell'aiuto: XA 167/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Sevnice

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica“

Fondamento giuridico: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica programsko obdobje 2007-2013 (Poglavje II.)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 138 500 EUR

 

2008: 194 000 EUR

 

2009: 194 000 EUR

 

2010: 194 000 EUR

 

2011: 194 000 EUR

 

2012: 194 000 EUR

 

2013: 194 000 EUR

Intensità massima degli aiuti:

1.

Investimenti nelle aziende agricole:

50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

40 % dei costi ammissibili nelle altre zone,

se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento l'intensità dell'aiuto è del 60 % nelle zone svantaggiate e del 50 % nelle altre zone.

Gli aiuti sono destinati agli investimenti in materia di rinnovo di elementi delle aziende e acquisto di attrezzature per la produzione agricola, colture permanenti, valorizzazione dei terreni e pascoli.

2.

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi,

fino al 60 % delle spese effettivamente sostenute, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per gli investimenti in mezzi di produzione agricola (fabbricati produttivi: granai, essicatoi per il foraggio, alveari, mulini e segherie), a condizione che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva,

può essere concesso un aiuto supplementare, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili per la copertura delle colture e dei prodotti dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e per la copertura del bestiame dai rischi di mortalità per malattia.

4.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute a copertura dei costi legali e amministrativi.

5.

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi; gli aiuti, erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; essi riguardano l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, di concorsi, di mostre e di fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web, nonché la divulgazione delle conoscenze scientifiche.

Data di applicazione: Luglio 2007 (o alla data di entrata in vigore del regolamento comunale)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione: Il capo II della proposta di regolamento comunale «Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2007-2013» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura — Produzione vegetale e allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Sevnica

Glavni trg 19 a

SLO-8290 Sevnica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200757&dhid=90254

Altre informazioni: La misura di aiuto relativa al pagamento dei premi assicurativi per la copertura di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Numero dell'aiuto: XA 168/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord (Regno Unito)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: National Fallen Stock Scheme

Base giuridica: Si tratta di un regime a carattere non legislativo.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché si mettano in atto misure adeguate a permettere lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al disposto del regolamento.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

22 novembre 2007-31 marzo 2008:

1,41 Mio GBP

1o aprile 2008-21 novembre 2008:

1,94 Mio GBP

Totale:

3,35 Mio GBP

Intensità massima dell'aiuto:

Per le spese di trasporto (raccolta delle carcasse presso le aziende zootecniche da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 100 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per le spese di smaltimento (trattamento o incenerimento delle carcasse da parte di un contraente autorizzato) l'intensità dell'aiuto può andare fino al 75 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La proroga inizierà a decorrere il 22 novembre 2007 e avrà termine il 21 novembre 2008. Data ultima per la presentazione delle domande: 21 novembre 2008.

Obiettivo dell'aiuto: Creare un sistema a finanziamento statale e ad adesione volontaria per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Settore economico: Il regime si applica a tutte le imprese attive nella produzione di capi di bestiame.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'ente ufficiale preposto al regime è:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Food and Farming Group

Area 707, 1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Organismo incaricato della gestione del regime:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

Peterborough PE1 1QF

United Kingdom

Sito web: http://www.nfsco.co.uk/

In alternativa si può consultare il sito principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alla norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente del Regno Unito)

Neil Marr

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 169/07

Stato Membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto: Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista nel quadro del regime: 2 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi per l'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica con esclusione di investimenti di sostituzione.

L'importo del finanziamento è pari al 100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4

Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

tel. (39) 386 07 18 20

Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABATINI/section_new_010107.html

Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.

Numero dell'aiuto: XA 170/07

Stato Membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto: Legge 598/94 — art.11 Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro

Base giuridica: Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

Spesa annua prevista nel quadro del regime: 4 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto interessi.

100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del D. Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a MCC soggetto gestore per conto della Regione Marche.

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 % degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Data di applicazione: 1o giugno 2007, in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Agevolare gli investimenti al fine di realizzare i seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali conformemente a quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006: articolo 4

Non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato; non sono ammissibili «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua; non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato CE come previsto dall'art 2, paragrafo 2, lettere m) e n), del regolamento (CE) n. 70/2001.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

tel. (39) 386 07 18 20

Sito Web: http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Altre informazioni: La spesa annua è cumulativa per entrambe le leggi citate nella base giuridica e altresì comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinate alle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelle attive negli altri settori economici.

Numero dell'aiuto: XA 182/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scotland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Loch Lomond & The Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme

Base giuridica: National Parks (Scotland) Act 2000

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Anno

Spesa totale

Tetto di spesa per beneficiario ammissibile

2007/2008

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

2008/2009

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

2009/2010

167 000 GBP (246 655 EUR)

20 000 GBP (29 592 EUR)

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è disponibile unicamente per gli investimenti che tutelano o migliorano il patrimonio naturale. All'aiuto versato si applica una delle tre seguenti aliquote:

Assistenza tecnica. L'intensità dell'aiuto per le misure di assistenza tecnica può giungere al 100 %, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

L'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti di capitale può giungere al 100 % nei casi in cui la sovvenzione è concessa per la tutela di elementi non produttivi del patrimonio. Tuttavia, il tasso massimo della sovvenzione è ridotto in conformità dei tassi previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione nei casi in cui l'aiuto è produttivo.

Se l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 4 di detto regolamento, l'intensità massima dell'aiuto è del 75 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i).

Data di applicazione: La data d'inizio del regime è il 13 agosto 2007

Durata del regime o dell'aiuto individual: Il termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime è il 20 gennaio 2010

I pagamenti finali ai richiedenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Il Natural Heritage Grant Scheme è un regime di sovvenzioni in conto capitale inteso ad incoraggiare e sostenere le misure destinate a tutelare e migliorare il patrimonio naturale nonché a promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del National Park. Il piano ufficiale per il Loch Lomond & The Trossachs National Park prevede le attività specifiche da considerare prioritarie perchè l'aiuto consegua i suoi obiettivi.

Costi ammissibili: Il Natural Heritage Grant Scheme prevede pagamenti a favore di investimenti di capitale, attrezzature, onorari per manodopera e/o prestazioni professionali necessarie per sviluppare ed attuare le misure intese a tutelare e migliorare il patrimonio naturale del parco, e/o promuovere la comprensione e la fruizione delle caratteristiche specifiche del parco. Ciò risulta conforme al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Nei casi in cui gli investimenti di capitale intesi a finanziare la tutela di elementi produttivi del patrimonio, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente naturale, richiedono investimenti nelle aziende agricole, l'aliquota dell'aiuto può giungere al 75 % dei costi sostenuti. Ciò è conforme al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per l'elemento del regime relativo all'assistenza tecnica, i costi ammissibili sono la formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, segnatamente i costi di organizzazione del programma di formazione ed i servizi di consulenza. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi a condizioni preferenziali — al fine di rispettare il disposto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non vengono effettuati pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Il regime si applica alla produzione agricola.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority

National Park Headquarters

The Old Station

Balloch G83 8BF

United Kingdom

Sito web: http://www.lochlomond-trossachs.org/park/default.asp?p=309&s=3

È inoltre possibile consultare, sul sito Internet del Governo britannico, la pagina relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione, al seguente indirizzo:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cliccare sul link Loch Lomond.

Firmato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 196/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Ribnica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Državna pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica“

Base giuridica: Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 40 895 EUR

 

2008: 44 985 EUR

 

2009: 49 483 EUR

 

2010: 54 431 EUR

 

2011: 56 064 EUR

 

2012: 57 750 EUR

 

2013: 59 480 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione. L'intensità massima dell'aiuto per ogni singola misura è quella di seguito indicata.

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o al 40 % nelle altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti per il rinnovo di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, ad investimenti nelle colture permanenti e al miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

fino al 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivamente sostenuti, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere concessi aiuti supplementari, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa delle colture, dei prodotti e del bestiame dalle malattie.

l'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni, fino al 100 % dei costi legali e amministrativi ammissibili.

fino al 100 % dei costi sotto forma di servizi agevolati per misure intese a promuovere la qualità dei prodotti agricoli.

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Agosto 2007 (o alla data in cui entra in vigore il regolamento comunale).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: sostegno alle PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento comunale sul cofinanziamento di misure per la conservazione e lo sviluppo agricolo, forestale e rurale nel comune di Ribnica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16 dicembre 2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura: Seminativi e produzione zootecnica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Ribnica

Gorenjska cesta 3

SLO-1310 Ribnica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200770&dhid=91162

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di raccolti e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili alle calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).


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