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Document 52007XX1215(02)

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.143 — Opel (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )

GU C 304 del 15.12.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/12


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/E-2/39.143 — Opel

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 304/11)

Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) riguarda la fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli di General Motors Europe («GME») a marchio Opel e Vauxhall.

La Commissione ha avviato un'indagine sulla fornitura da parte di GME di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti il 22 dicembre 2004, a seguito della pubblicazione di uno studio dell'istituto di ricerca tedesco IKA. Il 1o dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ed ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. In tale valutazione la Commissione esprime riserve in materia di concorrenza, specificando che GME sembrava aver escluso tutti i riparatori, tranne quelli da essa autorizzati, dall'accesso completo alle sue informazioni tecniche. La valutazione preliminare della Commissione è stata inviata a GME il 1o dicembre 2006.

In risposta a tale valutazione, il 9 febbraio 2007 GME ha presentato una serie di impegni.

Il 22 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando le imprese interessate a trasmettere le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato l'efficacia degli impegni proposti da GME.

La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da GME, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento.

In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma le parti accettano di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando le parti comunicano la Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da esse ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.

Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto GME ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 24 maggio 2007.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.

Bruxelles, 11 luglio 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Cfr. decisione del 22 giugno 2005 COMP/39.116 — Coca-Cola e decisione del 19 gennaio 2005 COMP/37.214 — DFB.


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