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Document C2007/297/10

Causa C-429/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes — Francia) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion/Franfinance SA, K par K SAS (Direttiva 87/102/CEE — Credito al consumo — Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito — Presupposti — Menzione del bene o del servizio finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore)

GU C 297 del 8.12.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes — Francia) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion/Franfinance SA, K par K SAS

(Causa C-429/05) (1)

(Direttiva 87/102/CEE - Credito al consumo - Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito - Presupposti - Menzione del bene o del servizio finanziato nell'offerta di credito - Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti - Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore)

(2007/C 297/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Saintes

Parti

Ricorrenti: Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion

Convenute: Franfinance SA, K par K SAS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'instance de Saintes — Interpretazione degli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Normativa nazionale che subordina l'applicazione delle norme sull'interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di vendita alla menzione del bene finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito in cui non è menzionato il bene finanziato, ma che presenta un nesso manifesto con il contratto di vendita — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio i motivi tratti dalla disciplina del credito al consumo.

Dispositivo

1)

Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall'art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.

2)

La direttiva 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, dev'essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d'ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.


(1)  GU C 36 dell'11.2.2006.


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