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Document 52007XC1113(04)

    Comunicazione della Commissione che integra i disegni del punto 3.2.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE, con il disegno del segno TR per la Turchia, come previsto dalla decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    GU C 270 del 13.11.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 270/11


    Comunicazione della Commissione che integra i disegni del punto 3.2.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE, con il disegno del segno «TR» per la Turchia, come previsto dalla decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    (2007/C 270/06)

    1.

    La decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 4 giugno 1997, stabilisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi tra l'Unione europea e la Turchia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa alla realizzazione della fase definitiva dell'Unione doganale. L'elenco include la direttiva 71/316/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (1).

    2.

    La direttiva 71/316/CEE stabilisce, al punto 3.1.1.1, lettera a), dell'allegato II, la lettera maiuscola distintiva dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima da utillizzarsi per il marchio della verifica prima CEE apposta su uno strumento di misurazione e indicante che quest'ultimo è conforme alle prescrizioni CEE.

    3.

    La direttiva 71/316/CEE prevede, al punto 3.2.1 dell'allegato II, la forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere previste per i marchi di verifica prima CEE al punto 3.1 di questo allegato.

    4.

    La decisione n. 2/97 contiene gli adeguamenti necessari della direttiva 71/316/CEE, al fine di essere posta in pratica in modo efficace dalla Turchia. A norma del capitolo IX, punto 1, dell'allegato II della decisione, le disposizioni della direttiva devono, ai fini della decisione n. 1/95, essere lette con le seguenti modifiche: a) al primo capoverso del punto 3.1 dell'allegato I e al primo capoverso del punto 3.1.1.1a dell'allegato II, viene aggiunto il seguente testo al testo fra parentesi: «TR per Turchia»; b) i disegni cui fa riferimento il punto 3.2.1 dell'allegato II sono completati con le lettere necessarie per il segno «TR».

    5.

    Di conseguenza, in conformità del capitolo IX, punto 1, dell'allegato II della decisione n. 2/97, i disegni di cui al punto 3.2.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE sono integrati, ai fini della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, dai disegni delle lettere distintive «TR» per la Turchia, secondo il modello sottoindicato:

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    (1)  GU L 202 del 6.9.1971, pag.1.


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