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Document C2007/199/14

    Causa C-467/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — procedimento penale a carico di Giovanni Dell'Orto (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Direttiva 2004/80/CE — Nozione di vittima nell'ambito di un procedimento penale — Persona giuridica — Restituzione di beni sequestrati nel corso di un procedimento penale)

    GU C 199 del 25.8.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 199/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — procedimento penale a carico di Giovanni Dell'Orto

    (Causa C-467/05) (1)

    (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Direttiva 2004/80/CE - Nozione di «vittima» nell'ambito di un procedimento penale - Persona giuridica - Restituzione di beni sequestrati nel corso di un procedimento penale)

    (2007/C 199/14)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Milano

    Imputato nella causa principale

    Giovanni Dell'Orto

    con l'intervento di: Saipem SpA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Milano — Interpretazione degli artt. 2 e 9 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Nozione di vittima che include «qualsiasi altra persona lesa da un reato» — Diritto al risarcimento di tali persone

    Dispositivo

    La decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, quale quello di cui trattasi nella causa principale, la nozione di «vittima» ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.


    (1)  GU C 74 del 25.3.2006.


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