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Document 52006AR0395

Parere del Comitato delle regioni — Servizi postali comunitari

GU C 197 del 24.8.2007, p. 37–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/37


Parere del Comitato delle regioni — Servizi postali comunitari

(2007/C 197/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene opportuno prorogare al 31 dicembre 2010 il termine del 2009 proposto per il completamento del mercato interno dei servizi postali nella direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità. A suo avviso occorre anche prevedere un periodo di transizione fino al 2012 per gli Stati che lo ritengano necessario. La Commissione dovrebbe chiarire in via preliminare gli aspetti giuridici delle diverse opzioni presentate per il finanziamento degli obblighi di servizio universale. Nella prossima relazione, e al più tardi entro il 31 dicembre 2010, la Commissione, dopo un'ampia consultazione delle parti interessate e degli studi in materia, includerà una valutazione dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva e della rispondenza del campo di applicazione del servizio universale alle esigenze dei clienti,

è dell'avviso che la rete postale nel suo insieme, comprese le agenzie concesse in franchising, potrebbe non solo fornire servizi postali, ma anche fungere da piattaforma per offrire altri servizi pubblici: si risponderebbe così ad esigenze diffuse nelle aree rurali, montane o remote, garantendo l'accesso ai servizi essenziali per via telematica,

osserva che i nuovi operatori hanno creato nuovi posti di lavoro nei mercati liberalizzati e, indirettamente, nelle industrie dipendenti dal settore postale. Tuttavia, con la liberalizzazione del mercato della corrispondenza, il settore postale, un tempo regolato da garanzie sociali in materia di occupazione e di redditi, corre il rischio di precipitare in una situazione di precarietà e di bassi salari.

I.   Raccomandazioni politiche

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

COM(2006) 594 def. — 2006/0196 (COD).

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che la presenza di servizi postali efficienti sia essenziale per tutte le attività economiche e sociali e che essi costituiscano una componente fondamentale della comunicazione all'interno dell'UE;

2.

sottolinea il ruolo cruciale svolto dai servizi postali — e in particolare dalle disposizioni in materia di servizio universale intese a garantire la disponibilità di servizi postali di qualità elevata, affidabili ed economicamente accessibili, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle condizioni finanziarie degli utenti — ai fini della coesione territoriale e sociale dell'Unione europea;

3.

ribadisce il proprio sostegno e impegno per il completamento del mercato unico europeo tramite una liberalizzazione regolamentata del mercato postale che garantisca in modo durevole la fornitura del servizio universale;

4.

ritiene che il calendario previsto per il completamento del mercato interno dei servizi postali entro il 2009, come proposto nella direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, debba essere prorogato al 31 dicembre 2010 e prevedere anche un periodo di transizione fino al 2012 per gli Stati membri che lo ritengano necessario. La Commissione dovrebbe chiarire in via preliminare gli aspetti giuridici delle diverse opzioni presentate per il finanziamento degli obblighi di servizio universale. Nella prossima relazione, e al più tardi entro il 31 dicembre 2010, la Commissione, dopo un'ampia consultazione delle parti interessate e degli studi in materia, includerà una valutazione dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva e della rispondenza del campo di applicazione del servizio universale alle esigenze dei clienti;

5.

ritiene che la regolamentazione delle operazioni postali a livello europeo e nazionale debba consistere in una serie di norme tali da assicurare la fornitura dei servizi universali ai consumatori, garantendo al tempo stesso alle imprese postali la possibilità di operare in modo flessibile per rispondere agli sviluppi del mercato e alle esigenze dei clienti;

6.

concorda sul fatto che l'impatto della globalizzazione, le richieste del mercato relative a un servizio di qualità elevata e i progressi tecnologici fanno sì che il settore dei servizi postali si trovi alle prese con una rapida trasformazione. Il Comitato sottolinea che un servizio postale universale di qualità elevata, moderno e tecnologicamente avanzato è un presupposto fondamentale per il completamento del mercato unico, nonché per la futura crescita economica e per l'inclusione sociale, visto che sono i consumatori e le piccole imprese delle aree urbane remote e isolate a fare particolare affidamento sui servizi postali. Tuttavia la tecnologia moderna ha anche creato nuovi mezzi di comunicazione, e se ne dovrebbe tenere conto nel definire il campo di applicazione del servizio universale;

7.

richiama l'attenzione sul processo in atto in diversi Stati membri per cui le spedizioni postali tradizionali vengono sostituite da nuove forme di comunicazione. Questa trasformazione ha determinato per gli operatori postali notevoli riduzioni del volume degli invii, che devono essere prese in considerazione nel definire il campo di applicazione e le forme di finanziamento dell'obbligo di servizio universale;

8.

raccomanda di prestare maggiore attenzione alla possibile perdita di posti di lavoro legata al processo di liberalizzazione, pur sottolineando che l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato potrebbe anche comportare, in aggiunta, notevoli possibilità occupazionali;

9.

propone che gli Stati membri e la Commissione europea esaminino ulteriormente la possibilità di avviare programmi di riqualificazione per gli attuali dipendenti delle poste che rischieranno di perdere il lavoro quando i monopoli dovranno affrontare la concorrenza delle nuove imprese sul mercato;

10.

osserva che i nuovi operatori hanno creato nuovi posti di lavoro nei mercati liberalizzati e, indirettamente, nelle industrie dipendenti dal settore postale. Tuttavia, con la liberalizzazione del mercato della corrispondenza, il settore postale, un tempo regolato da garanzie sociali in materia di occupazione e di redditi, corre il rischio di precipitare in una situazione di precarietà e di bassi salari;

11.

chiede che gli Stati membri e la Commissione prendano in esame le opportunità derivanti dalla concessione in franchising delle reti di agenzie postali, come è avvenuto in alcuni paesi nordici con risultati molto positivi. In tali paesi, la combinazione di un'agenzia postale in franchising con un altro tipo di attività economica si è rivelata un modo eccellente per offrire servizi postali adeguati alle esigenze dei clienti;

12.

ritiene che la rete postale nel suo insieme, comprese le agenzie concesse in franchising, potrebbe non solo fornire servizi postali, ma anche fungere da piattaforma per offrire altri servizi pubblici: ciò permetterebbe di rispondere ad esigenze diffuse nelle aree rurali, di montagna o remote, garantendo l'accesso ai servizi essenziali per via telematica;

13.

giudica necessario precisare se le informazioni da pubblicare di cui all'articolo 6 si riferiscano alle caratteristiche del servizio universale stabilite dalle autorità o alle condizioni del servizio per gli operatori del servizio universale. L'articolo dovrebbe essere modificato in modo da indicare chiaramente a quali soggetti si possano applicare le misure adottate dagli Stati membri;

14.

osserva che il nuovo articolo 7 introduce forme alternative di finanziamento, tra cui la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o, indirettamente, mediante il ricorso a procedure di appalto pubblico;

15.

chiede maggiori chiarimenti su tali alternative di finanziamento proposte all'articolo 7. A questo riguardo:

osserva in generale che le proposte della Commissione relative alle forme di finanziamento non sono state analizzate in termini di fattibilità o efficacia,

fa rilevare che l'efficienza di un fondo di compensazione non è stata dimostrata empiricamente in nessun paese al mondo,

sottolinea che, in un quadro generale di restrizioni dei bilanci pubblici, è difficile fare affidamento sul finanziamento degli obblighi di servizio universale tramite aiuti di Stato. La liberalizzazione del mercato postale non può avere come conseguenza una situazione in cui i costi di fornitura del servizio nelle zone svantaggiate (ad esempio le regioni montane o i territori scarsamente popolati) ricadano unicamente sul settore pubblico, mentre alle imprese private vanno i vantaggi. Un'ulteriore difficoltà consiste nel garantire che i contributi statali rispettino i criteri stabiliti per le compensazioni dalla sentenza Altmark (causa C-280/00 Altmark Trans);

16.

ritiene che l'articolo 9 non tenga sufficientemente conto della diversità di situazioni esistenti nei vari Stati membri e di come ciò ostacoli l'adozione di soluzioni alternative. Il Comitato propone quindi che la direttiva consenta di combinare e coordinare diverse procedure di licenza e di autorizzazione in funzione delle caratteristiche di ciascuno Stato membro;

17.

ritiene che la sicurezza e la certezza di funzionamento di un'impresa designata come fornitrice di un servizio universale non debbano essere soggette a disposizioni più rigorose di quelle generalmente destinate alle imprese postali, altrimenti ne deriverebbero costi supplementari per il fornitore del servizio universale;

18.

concorda sul fatto che, in un ambiente pienamente competitivo, il principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato debba poter essere disatteso soltanto al fine di tutelare o promuovere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nelle varie normative nazionali, e che ciò sia importante tanto per garantire l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero mantenere, se possibile, tariffe uniformi per gli invii a tariffa unitaria, il servizio più frequentemente utilizzato dai consumatori e dalle piccole imprese; in aggiunta, questi principi non dovrebbero impedire ai fornitori del servizio universale di praticare su base volontaria tariffe uniformi nel campo del servizio universale;

19.

ritiene particolarmente importante che i principi di tariffazione del servizio universale siano conformi alle disposizioni dell'articolo 12 e vengano regolamentati in modo sufficientemente chiaro e univoco;

20.

raccomanda di chiarire che cosa si intenda con prezzi «correlati ai costi» e con l'affermazione che i prezzi devono stimolare l'aumento di efficienza. Inoltre, nel testo della direttiva e nel preambolo si dovrebbe affermare espressamente che le disposizioni tariffarie per il servizio universale non dovrebbero obbligare le imprese postali ad abbassare i prezzi solo perché una maggiore efficienza ha consentito loro di ottenere maggiori profitti;

21.

giudica particolarmente importante che i requisiti di ragionevolezza e di «correlazione ai costi» dei prezzi del servizio universale siano definiti in modo sufficientemente chiaro, evitando che siano utilizzati come strumento di controllo dei prezzi e garantendo invece che vengano considerati nel quadro dei principi del diritto della concorrenza;

22.

ritiene che la tariffazione dei servizi diversi dal servizio universale non debba essere soggetta ad una regolamentazione diretta;

23.

osserva che l'articolo 14, paragrafo 2, che tratta della contabilità proposta, è più uniforme della regolamentazione attuale, poiché non è necessario differenziare il servizio universale nella contabilità o nel calcolo dei costi se l'impresa postale non riceve un finanziamento esterno per la fornitura di tale servizio;

24.

ritiene che la direttiva dovrebbe affermare chiaramente il principio per cui un'impresa postale non è tenuta ad effettuare la separazione dei costi del servizio universale se lo Stato membro non ha introdotto un sistema di finanziamento per tale servizio o se esso è affidato alle forze del mercato;

25.

giudica inutile il principio stabilito all'articolo 14, paragrafo 8, secondo cui un'autorità nazionale di regolamentazione può esercitare la propria discrezionalità nell'applicazione di tale articolo, che prevede ad esempio di imporre l'obbligo di separazione contabile; ritiene anche che bisognerebbe sopprimere la facoltà dell'autorità nazionale di regolamentazione di non applicare le disposizioni dell'articolo in questione. In compenso, nel paragrafo si dovrebbe chiarire che l'obbligo di separare la contabilità non va applicato se uno Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come previsto all'articolo 7, o se non ha designato alcun fornitore di servizio universale;

26.

giudica essenziale che i costi del servizio universale siano ripartiti e presi in considerazione qualora l'impresa designata a fornire il servizio universale sia anche tenuta ad applicare una tariffazione correlata ai costi.

II.   Proposte di emendamento

Emendamento 1

Considerando 12 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(12)

Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

(12)

Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

Motivazione

Gli effetti prodotti da una completa apertura del mercato non possono essere previsti da una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea. La seconda frase del considerando, invece, costituisce una chiara indicazione giuridica.

Emendamento 2

Considerando 17 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(17)

Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(17)

Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno garantire un finanziamento sostenibile e sicuro del servizio universale, liberando al tempo stesso il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno, porre fine al per quegli Stati membri che lo ritengano necessario, mantenere il ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. Tuttavia, ciò dovrebbe essere possibile soltanto per un periodo transitorio, ossia fino al 2012.

Emendamento 3

Considerando 24 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(24)

In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

(24)

In un ambiente pienamente più competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal i prestatori di servizi universali godano della necessaria flessibilità tariffaria per garantire una fornitura finanziariamente sostenibile del servizio universale. In tal senso occorre garantire che, in relazione alle tariffe imposte dagli Stati membri, il principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato possa essere disatteso solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale. Il principio della definizione dei prezzi in base ai costi non impedisce agli operatori di applicare tariffe uniformi per i servizi a carattere universale.

Motivazione

La scelta di una progressiva liberalizzazione dei principi tariffari applicabili ai prestatori di servizi universali dovrebbe essere esaminata nelle sue conseguenze e affiancata, da una parte, dalla flessibilità necessaria a consentire al prestatore di servizio universale di far fronte alla concorrenza e, dall'altra, dalla possibilità di adattarsi alle richieste del mercato.

Emendamento 4

Articolo 3 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti.

3.

Essi si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include almeno:

una raccolta,

una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev'essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

4.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg,

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg,

servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

5.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all'interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.

1.

Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche delle aree rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti, in particolar modo di quelli residenti nelle aree rurali e montane.

3.

Essi si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include almeno:

una raccolta,

una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev'essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

4.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg,

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg,

servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

5.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all'interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.

Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

2.

Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso se lo ritengono necessario al fine di garantire la fornitura del servizio universale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

Motivazione

La modifica è intesa a chiarire che gli Stati membri non sono più tenuti a designare un fornitore del servizio universale se viene stabilito che saranno le forze del mercato a garantire la prestazione di tale servizio.

Emendamento 6

Articolo 7 della direttiva 97/67/EC

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Con effetto a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

2.

Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

3.

Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:

(a)

introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;

(b)

ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

4.

Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5.

Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

1.

Con effetto a partire dal 1o gennaio 2009 31 dicembre 2010 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

2.

Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

3.

Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:

(a)

introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;

(b)

ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

4.

Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5.

Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

6.

Quando uno Stato membro considera che nessuno dei dispositivi citati garantisca il finanziamento sostenibile dei costi netti del servizio universale, per un periodo di transizione può continuare a riservare taluni servizi al fornitore di servizio universale designato.

I servizi che possono essere riservati sono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in ingresso, per posta celere o meno, conformemente ai limiti di peso e di prezzo indicati qui di seguito.

Il limite di peso è fissato a 50 grammi a partire dal 1o gennaio 2009. Esso non si applica se il prezzo è uguale o superiore di due volte e mezzo la tariffa pubblica applicabile all'invio di corrispondenza della prima categoria di peso della categoria più rapida. Nel caso del servizio postale gratuito per ciechi e ipovedenti, possono essere autorizzate delle deroghe ai limiti di peso e di prezzo.

Nella misura in cui ciò è necessario per garantire la prestazione del servizio universale, ad esempio per via delle specificità dei servizi postali di uno Stato membro, la posta transfrontaliera in uscita può continuare a essere riservata negli stessi limiti di peso e di prezzo.

7.

La Commissione procede a uno studio destinato a valutare l'efficienza di tutti i mezzi di finanziamento in funzione delle migliori pratiche attuate negli Stati membri, e la rispondenza del servizio universale alle esigenze dei clienti. In base alle conclusioni di tale studio, la Commissione presenta entro il 31 dicembre 2010, e previa un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta che confermi, se necessario, la data del 2012 per il completamento del mercato interno dei servizi postali.

Motivazione

L'emendamento è volto a stabilire la coerenza con l'emendamento 2 riguardante il considerando 17 della direttiva 97/67/CE. È necessario che la Commissione elabori una relazione sull'efficienza delle diverse possibilità alternative di finanziamento. Il settore riservato deve essere mantenuto negli stessi termini della direttiva 97/67/CE fino al 2012 per gli Stati membri che lo ritengano necessario.

Emendamento 7

Articolo 9 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2.

Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

essere limitate in numero,

per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi,

riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

1.

Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2.

Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7,

essere subordinata fra l'altro a obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione. Nella misura in cui tali obblighi sono compatibili con il diritto comunitario, essi possono essere legati a considerazioni sociali e ambientali,

essere subordinata ai meccanismi di ripartizione dei costi previsti nell'articolo 7,

essere subordinata all'obbligo di offrire al personale assunto in precedenza per prestare tali servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato nel caso di un «trasferimento» ai sensi della direttiva 77/187/CEE. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe fornire l'elenco dei dipendenti, con precisazioni sui loro diritti contrattuali.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

essere limitate in numero,

per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi,

riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

Motivazione

Entro la fine del 2009 la Commissione pubblicherà un nuovo studio inteso a chiarire in che modo i servizi universali saranno garantiti in futuro agli utenti di tutta Europa, sia nelle zone urbane che in quelle rurali. Fino a quel momento va conservato lo status quo e mantenuto il settore riservato.

Emendamento 8

Articolo 19 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Gli Stati membri assicurano che tutte le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Motivazione

È importante garantire che le stesse procedure valgano per tutte le imprese fornitrici di servizi postali e non soltanto per quelle che forniscono il servizio universale.

Emendamento 9

Articolo 21 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

La Commissione è assistita da un comitato.

1.

La Commissione è assistita da un comitato, composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e di rappresentanti degli enti locali e regionali di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato delle misure adottate dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale e ne controlla gli sviluppi. È importante che di questo comitato facciano parte anche i rappresentanti degli enti locali e regionali, i quali potrebbero avere opinioni divergenti da quelle degli Stati membri.

Emendamento 10

Articolo 22, lettera a) della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie:

(a)

alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva;

(b)

a fini statistici chiaramente definiti.

2.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

1.

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali forniscano una tutte le quantità ragionevole di informazioni pertinenti sui servizi universali, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie:

(a)

alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva;

(b)

a fini statistici chiaramente definiti.

2.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Motivazione

Il testo dovrebbe essere formulato in modo da indicare chiaramente che l'obbligo imposto alle imprese postali deve avere caratteristiche di ragionevolezza e di pertinenza, precisando che l'obbligo di notifica è limitato ai servizi che rientrano nel servizio universale.

Emendamento 11

Articolo 23 della direttiva 97/67/CE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione contiene anche un'analisi dettagliata degli effetti attuali e dei possibili effetti futuri della liberalizzazione sulle regioni, con particolare attenzione alle regioni di montagna con esigenze specifiche, ed è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

È importante che la relazione non tenga conto soltanto delle conseguenze della direttiva a livello degli Stati membri ma che prenda in esame anche gli effetti sulle regioni.

Bruxelles, 6 giugno 2007.

Il presidente

del Comitato delle regioni

Michel DELEBARRE

III.   Procedura

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Riferimenti

COM(2006) 594 def. — 2006/0196 (COD)

Base giuridica

Articolo 265, primo comma

Base regolamentare

 

Data della consultazione da parte del Consiglio

22 novembre 2006

Data della decisione del Presidente

9 gennaio 2007

Commissione competente

Commissione Politica economica e sociale (ECOS)

Relatrice

Elina LEHTO, sindaco di Lohja (FI/PSE)

Nota di analisi

5 febbraio 2007

Esame in commissione

30 marzo 2007

Data dell'adozione in commissione

30 marzo 2007

Esito del voto in commissione

Adottato a maggioranza

Data dell'adozione in sessione plenaria

6 giugno 2007

Precedenti pareri del Comitato delle regioni

Parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (COM(2000) 319 def., CdR 309/2000 fin (1))

Parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95) 227 def., CdR 422/95 fin (2))


(1)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

(2)  GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 28.


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