This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/183/81
Case F-21/06: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 28 June 2007 — da Silva v Commission (Officials — Appointment in grade — Post of director advertised before 1 May 2004 — Amendment of the Staff Regulations — Article 2 and Article 5(5) of Annex XIII to the Staff Regulations — Classification by grade pursuant to new less-favourable provisions — Principle that all officials are entitled to reasonable career prospects)
Causa F-21/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — da Silva/Commissione (Dipendenti — Nomina nel grado — Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 — Modifica dello Statuto — Artt. 2 e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli — Principio secondo cui ogni dipendente ha diritto di fare carriera)
Causa F-21/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — da Silva/Commissione (Dipendenti — Nomina nel grado — Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 — Modifica dello Statuto — Artt. 2 e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli — Principio secondo cui ogni dipendente ha diritto di fare carriera)
GU C 183 del 4.8.2007, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/42 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2007 — da Silva/Commissione
(Causa F-21/06) (1)
(Dipendenti - Nomina nel grado - Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1omaggio 2004 - Modifica dello Statuto - Artt. 2 e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto - Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli - Principio secondo cui ogni dipendente ha diritto di fare carriera)
(2007/C 183/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joao da Silva (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, H. Kraemer e K. Hermann, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)
Oggetto
Da un lato, annullare la decisione della Commissione 18 maggio 2005, con la quale il ricorrente viene nominato direttore, in quanto fissa il suo inquadramento nel grado A*14 anziché nel grado A2 come indicato nel bando di posto vacante pubblicato nel 2003, e dall'altro, ricollocare il ricorrente nel grado A*15 (ex A2), nonché ricostruire la sua carriera con effetto retroattivo.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione delle Comunità europee 18 maggio 2005 è annullata in quanto inquadra il sig. da Silva nel grado A*14, secondo scatto, in qualità di direttore. |
2) |
La Commissione della Comunità europee sopporta le spese del sig. da Silva nonché le proprie spese. |
3) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 108 del 6.5.2006, pag. 31.