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Έγγραφο C2007/183/77

    Causa T-215/07: Ricorso presentato il 22 giugno 2007 — Donnici/Parlamento

    GU C 183 del 4.8.2007, σ. 40 έως 41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/40


    Ricorso presentato il 22 giugno 2007 — Donnici/Parlamento

    (Causa T-215/07)

    (2007/C 183/77)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Beniamino Donnici (rappresentanti: M. Sanino, G. Roberti, I. Perego, P. Salvatore, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione del Parlamento europeo, del 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri del ricorrente;

    dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE, l'art. 3, par. 5, del Regolamento interno del Parlamento europeo;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione impugnata nella presente causa dichiara non valido il mandato di deputato al Parlamento europeo dell'On. Beniamino Donnici da cui elezione è stata comunicata dall'autorità nazionale competente e conferma la validità del mandato dell'On. Achille Occhetto.

    Viene sottolineato a questo riguardo che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva passata in giudicato, ha annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo dell'On. Achille Occhetto.

    A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere che il Parlamento europeo:

    non era competente a pronunciarsi sulla validità del mandato di deputato europeo conferito all'On. Donnici;

    ha violato l'art. 12 dell'Atto del 1976, norma che non gli consente affatto di rimettere in discussione le decisioni pronunciate dalle autorità nazionali nell'ambito delle loro prerogative;

    ha erroneamente applicato l'art. 3, par. 5, del Regolamento interno, norma di cui viene inoltre eccepita l'illegittimità nella misura in cui si pone in contrasto con l'Atto del 1976. Lo stesso Regolamento interno, in quanto fonte di diritto derivato, non può di per sé attribuire al Parlamento europeo competenze che non siano già previste all'Atto;

    ha erroneamente ritenuto di poter rilevare una violazione dell'art. 6 dell'Atto del 1976 e ha violato altresì il principio dell'autorità della cosa giudicata «disapplicando» le sentenze, ormai definitive, pronunciate sulla vicenda dai giudici nazionali;

    non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata e in particolare non ha spiegato quali sono le ragioni che l'hanno portato a disattendere il parere contrario formulato in proposito dal suo Servizio Giuridico.


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