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Document C2007/183/45

    Causa C-290/07 P: Ricorso proposto il 14 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007 , causa T-366/00, Scott SA, sostenuta da Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee

    GU C 183 del 4.8.2007, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/25


    Ricorso proposto il 14 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott SA, sostenuta da Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-290/07 P)

    (2007/C 183/45)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Flett, in qualità di agente)

    Altre parti nel procedimento: Scott SA, Repubblica francese

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l'impugnata sentenza

    pronunciarsi definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione. In difetto, per qualsiasi questione con riferimento alla quale la Corte consideri che lo stato della causa non permette una sentenza definitiva, la Commissione rispettosamente richiede che la Corte trasmetta la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame.

    disporre che la ricorrente in primo grado sopporti le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nel procedimento davanti alla Corte e al Tribunale di primo grado; condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.

    Motivi e principali argomenti

    I primi quattro motivi d'impugnazione fanno riferimento a errori di diritto nella sentenza impugnata relativi ai diritti procedurali dei terzi e agli obblighi procedurali della Commissione nei procedimenti in materia di aiuti di Stato:

     

    Il primo motivo d'impugnazione riguarda l'esclusione dal fascicolo amministrativo delle osservazioni aggiuntive della Scott del 24 dicembre 1999, inviate 13 mesi dopo il termine fissato.

     

    Il secondo motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di fornire alla Francia un'ulteriore possibilità di produrre le asserite perizie.

     

    Il terzo motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di fornire alla Scott un'ulteriore possibilità di presentare osservazioni.

     

    Il quarto motivo d'impugnazione riguarda la constatazione, nell'impugnata sentenza, secondo la quale la Commissione aveva l'obbligo procedurale di utilizzare un «esperto esterno».

    Con riferimento a questi punti, la Commissione fa presente che l'impugnata sentenza non enuncia, né applica il criterio giuridico corretto: se la Commissione abbia violato norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam. Inoltre, l'impugnata sentenza non poteva legalmente statuire su tali punti dal momento che il ricorso della Scott non conteneva motivi di annullamento di tale genere. In ogni caso, la Commissione sostiene che non vi sia stata alcuna violazione di norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam. Nessuna prescrizione di tal genere è prevista dal regolamento di procedura, e la sentenza impugnata non poteva legittimamente accordare tali diritti o imporre tali obblighi sulla base delle considerazioni errate contenute nella sentenza impugnata. Infine, non vi é stata alcuna violazione di norme che prescrivono una determinata forma ad substantiam:

     

    Le osservazioni aggiuntive della Scott, dapprima escluse, erano state ripresentate dalla Francia il 21 dicembre 2000, incluse nel fascicolo amministrativo e valutate nell'impugnata sentenza.

     

    Date le quattro richieste di informazioni e l'ingiunzione di fornire informazioni, la Commissione non era obbligata a dare alla Francia un'ulteriore possibilità di produrre le addotte perizie.

     

    La Scott ha avuto ampie opportunità di presentare osservazioni e in particolare ha partecipato rispondendo all'ingiunzione di fornire informazioni.

     

    Sia la Francia che la Scott hanno avuto ampie opportunità di produrre una perizia riferita alla data di concessione, ma non lo hanno fatto.

    I motivi di impugnazione dal quinto all'ottavo raggruppano ciò che la Commissione ha definito per convenienza solo come «questioni preliminari» e fanno riferimento a errori di diritto nella sentenza impugnata relativi: alla mancata indicazione nel ricorso della Scott di motivi di annullamento riguardanti le asserite perizie; ai criteri di sindacato del Tribunale di primo grado (la Commissione è ritenuta non avere alcun margine discrezionale); all'essere la sentenza impugnata fondata su congetture invece che su prove; all'inversione dell'onere della prova nei procedimenti in materia di aiuti di Stato e nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado.

    Il nono e il decimo motivo d'impugnazione riguardano errori di diritto di tipo sostanziale relativi allo stabilimento.

    Il nono motivo d'impugnazione concerne il metodo per valutare l'ammontare degli aiuti di Stato sotto forma di trasferimenti in natura. Contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, in mancanza di una perizia riferita alla data di concessione o di una gara d'appalto aperta, la Commissione è legittimata ad usare i costi in luogo del valore. Ciò era particolarmente logico nella causa in oggetto, poiché lo stabilimento era stato adeguato alle esigenze della Scott. La motivazione della sentenza impugnata riguardante l'asserito prezzo di vendita 11 anni dopo la concessione si basa su asserite irregolarità procedurali e su altri errori di diritto, ed è in ogni caso sostanzialmente errata.

    Il decimo motivo d'impugnazione riguarda supposti errori della Commissione nell'applicazione del metodo basato sui costi. Le constatazioni contenute nell'impugnata sentenza si basano su asserite irregolarità nel procedimento e altri errori di diritto. La stima prudenziale dei costi operata dalla Commissione era la più bassa possibile; inoltre non sussiste il fondamento per annullare la decisione impugnata sulla base della considerazione che l'aiuto di Stato avrebbe potuto essere più alto.

    I motivi d'impugnazione dall'undicesimo al tredicesimo concernono errori di diritto di tipo sostanziale riguardo al terreno controverso.

    L'undicesimo motivo d'impugnazione riguarda il rigetto, nella sentenza impugnata, della valutazione prudenziale contenuta nel verbale del 27 maggio 1994 del Consiglio della città di Orléans, considerata quale «una sintesi molto concisa e priva di dettagli».

    Il dodicesimo motivo d'impugnazione riguarda il metodo per valutare l'ammontare degli aiuti di Stato sotto forma di trasferimenti in natura ed è simile al nono motivo d'impugnazione. In mancanza di una perizia riferita alla data di concessione o di una gara d'appalto aperta, la Commissione è legittimata ad usare i costi in luogo del valore. Ciò era particolarmente logico nella causa in oggetto, poiché l'acquisto del terzo terreno era stato adeguato alle esigenze della Scott. La motivazione della sentenza impugnata riguardante l'asserito controllo fiscale è basata su asserite irregolarità procedurali e su altri errori di diritto, ed è in ogni caso sostanzialmente errata.

    Il tredicesimo motivo d'impugnazione riguarda supposti errori della Commissione nell'applicazione del metodo basato sui costi. Le constatazioni contenute nell'impugnata sentenza si basano su asserite irregolarità nel procedimento e altri errori di diritto. La Commissione ha usato il più basso valore del terreno possibile, come indicato sia dalla Francia che dalla Scott. I fatti e le prove a sostegno della Commissione sono: il documento contenente l'offerta; le allegate perizie dello studio tecnico Galtier e del commissario ai conferimenti; il verbale del 27 maggio 1994 del Consiglio della città Orléans, e il prezzo medio degli acquisti delle tre porzioni di terreno. Non sussiste il fondamento per annullare la decisione impugnata sulla base della considerazione che l'aiuto di Stato avrebbe potuto essere più alto.

    Il quattordicesimo motivo d'impugnazione riguarda l'ingiunzione di fornire informazioni, in particolare con riferimento al terreno controverso, il metodo basato sui costi per valutare l'ammontare dell'aiuto di Stato e gli acquisti delle tre porzioni di terreno. Si tratta di una questione di procedura, ma viene trattata alla fine poiché essa è connessa con il tredicesimo motivo d'impugnazione.

    Con il quindicesimo motivo d'impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata in ragione dello snaturamento degli elementi di prova compiuto dal Tribunale di primo grado, in particolare, poiché il Tribunale di primo grado ha sostituito il proprio ragionamento a quello della decisione controversa.


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