Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento C2007/183/17
Case C-56/06: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 June 2007 (Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Düsseldorf, Germany) — Euro Tex Textilverwertung GmbH v Hauptzollamt Duisburg (Association between the European Communities and their Member States and the Republic of Poland — Concept of originating products — Used clothing)
Causa C-56/06: Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di prodotti originari — Indumenti usati)
Causa C-56/06: Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di prodotti originari — Indumenti usati)
GU C 183 del 4.8.2007, pagg. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/11 |
Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-56/06) (1)
(Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia - Nozione di «prodotti originari» - Indumenti usati)
(2007/C 183/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti nella causa principale
Ricorrente: Euro Tex Textilverwertung GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Duisburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2), quale modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997 recante modifica del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 221, pag. 1) — Nozione di «prodotti originari» — Determinazione dell'origine degli abiti usati sottoposti ad operazioni di selezione e di assortimento nel territorio della Comunità
Dispositivo
Poiché l'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.