Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento C2007/183/06

    Causa C-246/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG. (Diritto dei marchi — Art. 10, n. 1, della direttiva 89/104/CEE — Mancato uso effettivo di un marchio — Nozione di data in cui si è chiusa la procedura di registrazione )

    GU C 183 del 4.8.2007, pagg. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/4


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG.

    (Causa C-246/05) (1)

    (Diritto dei marchi - Art. 10, n. 1, della direttiva 89/104/CEE - Mancato uso effettivo di un marchio - Nozione di «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione»)

    (2007/C 183/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Patent- und Markensenat

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Armin Häupl

    Convenuto: Lidl Stiftung & Co. KG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Insussistenza di un serio utilizzo di un marchio — Ragioni esterne all'impresa che le impediscono di aprire supermercati sul territorio nazionale, laddove la sua abituale strategia consiste nel commercializzare i prodotti caratterizzati dal detto marchio solo nei propri supermercati — Nozione della data in cui si è chiusa la procedura di registrazione

    Dispositivo

    1)

    La «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione», ai sensi dell'art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti in materia di registrazione.

    2)

    L'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che costituiscono «motivi legittimi per il mancato uso» di un marchio gli ostacoli aventi un legame diretto con il detto marchio tale da rendere il suo uso impossibile o irragionevole, e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio medesimo. Spetta al giudice del rinvio valutare gli elementi di fatto della causa principale alla luce di queste indicazioni.


    (1)  GU C 193 del 6 agosto 2006.


    In alto