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Document 62007TN0192

    Causa T-192/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione

    GU C 170 del 21.7.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 170/36


    Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione

    (Causa T-192/07)

    (2007/C 170/69)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Comité de défense de la viticulture charentaise (Sainte-Sévère, Francia) (rappresentante: avv.to C.-E. Gudin)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 3 aprile 2007, n. SG-Greffe (2007) D/202076, adottata nei confronti del rappresentante del ricorrente e, quindi, dichiarare nullo l'atto impugnato nel presente ricorso;

    dichiarare nulla e non avvenuta l'intera decisione della Commissione mediante la quale quest'ultima respinge la denuncia del ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Con decisione 3 aprile 2007, la Commissione ha deciso di non dar seguito alla denuncia del ricorrente relativa alla pretesa violazione dell'art. 81 CE da parte dell'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) in Francia e alla pretesa infrazione degli artt. 81 CE e 82 CE da parte di grandi commercianti di acquavite di cognac (caso COMP/38863/B2-MODEF). Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento di detta decisione.

    A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    Il primo motivo è dedotto da una pretesa incompetenza del membro della Commissione firmatario dell'atto impugnato, quando ha firmato tale atto «per la Commissione».

    In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione non è adeguatamente motivata in quanto la Commissione non prenderebbe posizione, nella lettera di rigetto della denuncia, in merito a tutti gli elementi presentati dal ricorrente.

    Con il suo terzo motivo, il ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe esaminato la denuncia con sufficiente serietà.


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