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Document C2007/170/60
Case T-177/07: Action brought on 23 May 2007 — Mediaset v Commission
Causa T-177/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione
Causa T-177/07: Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione
GU C 170 del 21.7.2007, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 170/31 |
Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione
(Causa T-177/07)
(2007/C 170/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mediaset SpA (Milano) (rappresentanti: D. O'Keeffe, Solicitor, K. Adamantopoulos e G. Rossi, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE (già art. 173 del Trattato CE), la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 sull'aiuto di Stato C 52/2005, messa in atto dalla Repubblica italiana in relazione al contributo di acquisto di decoder digitali in Italia, in particolare, con riferimento agli artt. 1-3; |
— |
disporre che tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento siano sopportate dalla convenuta. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def. (1), mediante la quale la Commissione ha constatato che il sistema messo in atto dall'Italia a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi televisivi a pagamento e operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
La ricorrente, che è una beneficiaria dell'aiuto di Stato in questione, deduce i seguenti motivi.
Essa sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione e interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto i) la Commissione ha ritenuto che l'aiuto concesso direttamente al consumatore rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE; ii) la Commissione ha concluso che la misura conferiva un «vantaggio economico» selettivo per la ricorrente; iii) la Commissione ha stabilito che la misura è selettiva poiché ritenuta discriminatoria e, iv) la Commissione ha ritenuto che la misura falsifichi la concorrenza nel mercato comune.
La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e un manifesto errore di diritto avendo concluso che la misura non era compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.
Per di più, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato un requisito procedurale essenziale fornendo, in contrasto con l'art. 253 CE, una motivazione contraddittoria e insufficiente.
Infine, la ricorrente asserisce che la Commissione ha contravvenuto all'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (2) disponendo il recupero della misura, poiché i) non avrebbe tenuto conto della legittima aspettativa del ricorrente nel ritenere legittimo il presunto aiuto e ii) sarebbe impossibile stabilire l'ammontare dell'aiuto e identificare i potenziali beneficiari indiretti.
(1) C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).