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Document C2007/170/53
Case T-335/06: Order of the Court of First Instance of 22 May 2007 — Italy v Commission (Health requirements — Italian market for poultrymeat — Failure of the Commission to take exceptional measures to alleviate the consequences of the epidemic of avian influenza — Action for a declaration of failure to act — Definition of position bringing the failure to act to an end — No need to adjudicate)
Causa T-335/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Italia/Commissione ( Polizia sanitaria — Mercato italiano del pollame — Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere )
Causa T-335/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Italia/Commissione ( Polizia sanitaria — Mercato italiano del pollame — Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere )
GU C 170 del 21.7.2007, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 170/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Italia/Commissione
(Causa T-335/06) (1)
(«Polizia sanitaria - Mercato italiano del pollame - Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria - Ricorso per carenza - Presa di posizione che pone fine alla carenza - Non luogo a provvedere»)
(2007/C 170/53)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)
Oggetto
Ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE e diretto a far constatare che la Commissione, non avendo adottato misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore del pollame, a titolo di compensazione per i produttori di pulcini di un giorno soggetti alle misure veterinarie adottate per ovviare alle conseguenze dell'influenza aviaria e che limitano la circolazione per il periodo compreso tra il dicembre 1999 e il settembre 2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |