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Document C2007/170/06

    Causa C-254/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme — Requisito di conformità ad una norma nazionale — Procedimento nazionale di omologazione)

    GU C 170 del 21.7.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 170/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

    (Causa C-254/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Restrizioni quantitative all'importazione - Misure di effetto equivalente - Sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme - Requisito di conformità ad una norma nazionale - Procedimento nazionale di omologazione)

    (2007/C 170/06)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

    Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: M. Wimmer, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Normativa nazionale che impone che i sistemi di rilevamento automatico d'incendio tramite rivelatore puntiforme, legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non riportanti il marchio «CE», siano conformi alla normativa nazionale, siano sottoposti ad un'approvazione del modello e, in tale sede, subiscano esami e verifiche già svolti in un altro Stato membro

    Dispositivo

    1)

    Avendo imposto che i sistemi di rilevamento automatico di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non recanti il marchio CE:

    siano conformi alla norma belga NBN S 21-100, relativa alla progettazione di sistemi generalizzati di rivelazione automatica di incendi tramite rivelatore puntiforme del settembre 1986, come modificata dal suo addendum n. 2 del mese di agosto 1996;

    siano sottoposti ad omologazione da parte della BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), ove detto ostacolo è aggravato dai costi sproporzionati che tale omologazione comporta;

    subiscano nel corso di tale procedimento di omologazione esami e verifiche che in sostanza duplicano i controlli già svolti nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro,

    il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE.

    2)

    Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


    (1)  GU C 205 del 20.8.2005.


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