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Document 52006AR0236

Parere del Comitato delle regioni verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori

GU C 146 del 30.6.2007, p. 58–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 146 del 30.6.2007, p. 8–8 (MT)

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/58


Parere del Comitato delle regioni verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori

(2007/C 146/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la comunicazione in esame, in particolare la proposta di mettere a punto una strategia intesa a promuovere e tutelare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore,

apprezza la proposta di creare un'unità per i diritti dei minori all'interno della Commissione e evidenzia l'importante ruolo assegnato al coordinatore per i diritti dei minori nel garantire il successo della strategia; auspica tuttavia che vengano stanziate risorse adeguate e che il coordinatore venga dotato di poteri e influenza politica sufficienti per poter assolvere al proprio compito; chiede che si chiarisca in che modo il ruolo del coordinatore andrà a completare le attività condotte a livello nazionale,

si duole che non venga dedicata maggiore attenzione alla situazione dei minori non accompagnati, delle bambine e delle ragazze, dei minori disabili e migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi, sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale, nonché alla messa a disposizione di servizi di custodia e di tutela di tutti i suddetti minori,

osserva che la strategia in esame può gettare le basi per un più efficace partenariato, a livello europeo e nazionale, tra responsabili politici, enti locali e regionali e organizzazioni non governative,

deplora tuttavia il fatto che nella comunicazione in esame non venga in alcun modo riconosciuto il ruolo unico degli enti locali e regionali in quanto fornitori di servizi ai minori e difensori dei loro diritti; sottolinea la disponibilità degli enti territoriali a partecipare alla definizione e all'attuazione della strategia,

raccomanda di investire sia le risorse finanziarie e umane sia l'impegno politico nel lavoro avviato con la comunicazione, elaborando il Libro verde e la strategia per i diritti dei minori; propone che il Parlamento europeo esamini l'opportunità di un provvedimento specifico per finanziare la strategia e le azioni proposte.

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della CommissioneVerso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (COM(2006) 367 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 4 luglio 2006, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 22 febbraio 2006, di incaricare la commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere sul tema La situazione dei minori stranieri non accompagnatiIl ruolo e le proposte degli enti locali e regionali (CdR 136/2006 riv. 2),

visti i propri pareri in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoIl programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anniPartenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia (CdR 122/2005 fin), alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoLotta alla tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani e alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (CdR 87/2001 fin), alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (CdR 63/2003 fin), alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (CdR 53/2006 fin), al Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici (CdR 152/2005 fin) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniUn'agenda comune per l'integrazioneQuadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea (CdR 51/2006 fin),

visto il progetto di parere (CdR 236/2006 riv. 1) adottato il 29 novembre 2006 dalla commissione Affari costituzionali, governance europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatrice: Maria CORRIGAN, membro del consiglio comunale di Dun Laoghaire-Rathdown e della Dublin Regional Authority),

considerando quanto segue:

1)

in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, si definiscono «minori» gli individui di età inferiore ai diciotto anni.

2)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, né la Commissione europea né l'Unione europea sono o possono essere parte di tale Convenzione.

3)

Nei Trattati comunitari i diritti dei minori hanno basi giuridiche limitate: ciò incide sulle possibili fonti di finanziamento delle azioni in questo settore.

4)

Si riconosce il ruolo centrale della famiglia, in particolare quello dei genitori, e il fatto che gli Stati membri hanno il compito di assistere i genitori nella cura e nell'educazione dei figli.

5)

La promozione e la tutela dei diritti dei minori e la creazione di società inclusive e aperte nei confronti dei bambini sono fondamentali per il futuro dell'Unione europea.

6)

Ai fini dello sviluppo di una società inclusiva e democratica è essenziale coinvolgere precocemente giovani e bambini nella sfera pubblica.

7)

Gli enti locali e regionali sono i più adatti a svolgere un ruolo attivo nella promozione e nella protezione dei diritti dei minori, date le loro competenze in materia di ambiente fisico, trasporti pubblici e accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle attività ludiche e ricreative e al mercato del lavoro giovanile, e vista l'attività di vigilanza da essi svolta sulle condizioni di vita dei minori, ad esempio attraverso l'assistenza sociale e la raccolta di dati in materia,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.

1.   Punto di vista del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

accoglie con favore la comunicazione in esame, in particolare la proposta di mettere a punto una strategia intesa a promuovere e tutelare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore;

1.2

riconosce che investire nei minori oggi significa investire nel nostro futuro, approfondendo e consolidando inoltre ulteriormente l'integrazione europea;

1.3

si duole che il processo costituzionale europeo abbia subito una battuta d'arresto, in quanto il Trattato costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali riconoscono esplicitamente i diritti dei minori;

1.4

si compiace che venga riconosciuto l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i trattati internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da ogni singolo Stato membro; si rammarica invece che non sia stata maggiormente sottolineata la necessità per gli Stati membri di dare rapida attuazione agli impegni assunti a livello europeo e internazionale in difesa dei diritti dei minori;

1.5

è lieto che venga riconosciuto il fatto che la ratifica della Convenzione dell'ONU da parte di quasi tutti gli Stati del mondo getta basi particolarmente solide per un impegno reciproco tra la Commissione europea e i paesi terzi; si duole tuttavia che la comunicazione non abbia colto l'occasione per fare del consenso di tutti gli Stati membri sulla Convenzione un quadro d'impegno reciproco tra questi ultimi;

1.6

apprezza la proposta di creare un'unità per i diritti dei minori all'interno della Commissione e evidenzia l'importante ruolo assegnato al coordinatore per i diritti dei minori nel garantire il successo della strategia; auspica tuttavia che vengano stanziate risorse adeguate e che il coordinatore venga dotato di poteri e influenza politica sufficienti per poter assolvere al proprio compito; chiede che si chiarisca in che modo il ruolo del coordinatore andrà a completare le attività condotte a livello nazionale;

1.7

appoggia le azioni a breve termine proposte dalla Commissione per affrontare alcune sfide urgenti, in particolare la creazione di un numero di telefono unico a sei cifre per l'assistenza ai minori valido per tutta l'UE e di un secondo numero d'emergenza dedicato ai minori scomparsi o vittime di sfruttamento sessuale; ritiene necessario aumentare il numero di linee attraverso un protocollo concordato onde poter far fronte ai rapimenti internazionali di minori. Reputa tuttavia che i nuovi servizi di emergenza non debbano duplicare, ma piuttosto completare quelli già esistenti a livello nazionale e regionale, e che per la creazione di questi servizi si debba attingere alle migliori pratiche in uso negli Stati membri;

1.8

osserva che la Commissione non accenna alla definizione di requisiti minimi per la strategia in oggetto e non ha stabilito obiettivi generali, con finalità e scadenze ben precise;

1.9

osserva che attualmente non sono disponibili sistemi in grado di fornire dati complessivi, comparabili e coerenti sugli indicatori applicati nei vari Stati membri; ricorda che sono in corso lavori basati sul metodo aperto di coordinamento per mettere a punto un indicatore (o insieme di indicatori) sul benessere dei minori nonché dati statistici sulla povertà legata al reddito, le privazioni materiali e l'abitazione, e che anche negli Stati membri e a livello locale e regionale esistono molte serie di dati diverse;

1.10

fa notare che i minori non rappresentano un gruppo omogeneo, bensì un gruppo con esigenze variabili a seconda dell'età, delle capacità, del sesso, dell'appartenenza etnica e della struttura famigliare;

1.11

si duole che non venga dedicata maggiore attenzione alla situazione dei minori non accompagnati, delle bambine e delle ragazze, dei minori disabili e migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi, sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale, nonché alla messa a disposizione di servizi di custodia e di tutela di tutti i suddetti minori;

1.12

deplora che non venga fatto alcun riferimento alla necessità di fornire una prima istruzione di elevato livello qualitativo ai bambini di età inferiore ai sei anni, benché i servizi di assistenza all'infanzia siano una delle finalità e delle priorità politiche a lungo termine dell'UE e malgrado l'adozione di obiettivi quantitativi comunitari;

1.13

osserva che la strategia in esame può gettare le basi per un più efficace partenariato, a livello europeo e nazionale, tra responsabili politici, enti locali e regionali e organizzazioni non governative;

1.14

deplora tuttavia il fatto che nella comunicazione in esame non venga in alcun modo riconosciuto il ruolo unico degli enti locali e regionali in quanto fornitori di servizi ai minori e difensori dei loro diritti; sottolinea la disponibilità degli enti territoriali a partecipare alla definizione e all'attuazione della strategia;

1.15

sottolinea l'esigenza di rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'elaborazione della strategia;

1.16

accoglie con favore l'affermazione secondo cui «Anche il luogo in cui vivono influenza la situazione dei minori». Essi possono infatti trovarsi in condizione di svantaggio a causa di un accesso poco equo all'istruzione di qualità, all'assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici, alle strutture ludiche e ricreative, all'informazione e alle opportunità di partecipazione alla vita della società civile. Il Comitato auspica che venga dedicata maggiore attenzione particolare alle città, alle periferie urbane e ad altre zone specifiche individuate dagli Stati membri;

1.17

sottolinea il fatto che molti enti locali e regionali intervengono direttamente nel finanziamento e nell'attuazione delle politiche di sviluppo nei paesi terzi, sostenendo infrastrutture e servizi chiave, realizzando iniziative di gemellaggio, condividendo l'esperienza e contribuendo al trasferimento delle competenze, insistendo sulla possibilità di valorizzare i diritti dei minori in queste attività;

1.18

si compiace che ai minori venga riconosciuto il diritto di esprimere il proprio punto di vista su questioni che li riguardano direttamente e accoglie con favore le attività proposte per coinvolgere i minori nella definizione della strategia in questione. La partecipazione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni dei minori sarà importante per il successo di questo lavoro;

1.19

accoglie con favore lo studio pubblicato recentemente dall'ONU sulla violenza contro i minori (1), che esorta gli Stati a proibire ogni forma di violenza contro i minori in qualsiasi ambito, ivi comprese le punizioni corporali, le pratiche tradizionali nocive — come i matrimoni precoci e forzati, la mutilazione dei genitali femminili e i cosiddetti reati d'onore -, la violenza sessuale, la tortura e altri atti o punizioni crudeli, disumane o degradanti (2); propone che nell'elaborazione della strategia si tenga pienamente conto delle conclusioni di tale studio.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

raccomanda di investire sia le risorse finanziarie e umane sia l'impegno politico nel lavoro avviato con la comunicazione, elaborando il Libro verde e la strategia per i diritti dei minori; propone che il Parlamento europeo esamini l'opportunità di un provvedimento specifico per finanziare la strategia e le azioni proposte;

2.2

sottolinea che gli enti locali e regionali vanno considerati interlocutori essenziali nella definizione della strategia e chiede di far parte del Forum europeo per i diritti dei minori, di essere rappresentato nel gruppo interistituzionale e di essere consultato sulla stesura della relazione del coordinatore, di cui chiede inoltre la pubblicazione;

2.3

raccomanda che nella strategia venga prevista una serie di requisiti minimi e che vengano definite azioni ambiziose, con finalità e obiettivi ben precisi, previa approfondita analisi;

2.4

raccomanda di ricercare un equilibrio, all'interno della strategia, tra l'attenzione alla situazione mondiale e le azioni e il dialogo all'interno dell'UE e dei singoli Stati membri;

2.5

raccomanda di dare priorità alla definizione di una serie di indicatori comparabili e alla raccolta di dati coerenti a livello degli Stati membri e, ove possibile, a livello regionale;

2.6

chiede che vengano forniti risorse, aiuti e strumenti adeguati per facilitare la partecipazione dei minori, compresi i disabili e quelli provenienti da ambienti svantaggiati e dalle minoranze etniche, all'elaborazione della strategia. I minori dovrebbero essere coinvolti nelle prime fasi di questo processo attraverso una serie di metodologie adatte alle fasce d'età interessate, come ad esempio l'espressione artistica, discussioni animate da un facilitatore, ecc. Riconosce inoltre che anche gli enti locali e regionali potrebbero dal canto loro concorrere maggiormente a facilitare la consultazione dei minori sulle politiche che li riguardano adottate a livello subnazionale;

2.7

ribadisce l'invito a dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ed evidenzia l'importanza dei seguenti diritti: la libertà di pensiero, di coscienza e di culto; la tutela della sfera privata; la protezione contro ogni forma di violenza, maltrattamento e negligenza; il diritto all'assistenza sanitaria; il diritto all'istruzione, all'insegnamento scolastico e alla formazione e la tutela delle minoranze, come già affermato nel proprio parere sull'integrazione e le migrazioni (CdR 51/2006 fin), e il diritto a un'alimentazione e a un'abitazione adeguata;

2.8

a questo proposito insiste sulla necessità di riconoscere pienamente il ruolo cruciale degli enti locali e regionali, attivi in prima linea nell'erogazione di servizi fondamentali per i minori come l'istruzione, l'alloggio, le strutture per l'infanzia e altri sevizi sociali, e direttamente coinvolti nelle attività di pianificazione, sorveglianza e cura dell'ambiente fisico volte ad assicurare ai minori strutture abitative appropriate e consone ai loro bisogni, strutture ludico-ricreative adeguate e un ambiente fisico sicuro in cui crescere;

2.9

chiede che venga sottolineata maggiormente la necessità per gli Stati membri di dare rapida attuazione agli impegni assunti a livello europeo e internazionale, ivi compresi gli obblighi giuridici e pratici derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli strumenti del Consiglio d'Europa; questo lavoro andrebbe integrato nella valutazione dell'impatto delle iniziative in corso che riguardano i diritti dei minori;

2.10

propone che, oltre a valutare l'efficacia di quanto si sta già facendo, l'analisi favorisca la valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'ottemperare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, attraverso un'analisi comparativa dei dati, come indicato nella valutazione d'impatto;

2.11

suggerisce inoltre che in tale analisi si esamini se tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (1993).

2.12

raccomanda di utilizzare il metodo aperto di coordinamento per definire l'impegno reciproco degli Stati membri e per trarre insegnamento dalle migliori pratiche nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: raccomanda inoltre di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali in questo processo;

2.13

raccomanda che le politiche dell'UE e degli Stati membri tengano conto dell'eterogeneità dei minori e delle loro esigenze: la loro condizione di svantaggio può ad esempio essere determinata dalla posizione geografica, dall'età, dal sesso, dall'identità etnica o dalla condizione di disabili. Occorre prestare particolare attenzione all'impatto della povertà, dell'esclusione sociale, della disabilità, della discriminazione e del razzismo, nonché alla situazione dei minori appartenenti a minoranze o profughi, e alle implicazioni della diversità religiosa, linguistica e culturale sia all'interno dell'UE che nel contesto mondiale;

2.14

suggerisce di prevedere obiettivi specifici all'interno della strategia per garantire che i minori godano di pari opportunità in tutte le aree geografiche: ciò richiederà il rafforzamento delle attività di lotta alla povertà infantile e allo svantaggio educativo. Nell'applicazione di tali misure gli enti locali e regionali svolgeranno un ruolo centrale;

2.15

raccomanda che, oltre ai provvedimenti a breve termine indicati nel testo, venga adottata anche un'iniziativa che consenta la cooperazione transnazionale delle forze di polizia nel controllo delle fedine penali del personale e dei volontari attivi nell'assistenza ai minori; esorta inoltre a considerare la creazione di un registro europeo degli autori di violenze sessuali a danno dei minori che sia accessibile alle forze di polizia;

2.16

invita a studiare come migliorare i servizi di sostegno alla famiglia per prevenire gli abusi contro i minori e il figlicidio, ad esempio attraverso l'assistenza ai genitori, la prevenzione e l'individuazione precoce degli abusi, il sostegno alle vittime di abusi e la creazione di un meccanismo per esaminare le morti sospette al fine di valutare l'efficacia degli interventi effettuati dallo Stato anteriormente al verificarsi di tali casi;

2.17

raccomanda che nella strategia venga affrontata la questione dell'influenza negativa esercitata sui minori dalla televisione, dai computer e dalle nuove tecnologie, come nel caso dell'accesso via Internet a immagini destinate agli adulti o inadatte a un pubblico minorile, nonché della sedentarietà di queste attività, con le relative implicazioni per quanto riguarda lo stile di vita e l'esercizio fisico dei minori. Un aspetto correlato è rappresentato dall'impatto negativo della pubblicità e del marketing mirato direttamente ai minori. Andrebbe incoraggiata l'adozione di misure per usare la tecnologia a fini educativi, ad esempio attraverso programmi televisivi per facilitare l'acquisizione di competenze linguistiche e culturali da parte dei minori: ciò sarebbe particolarmente importante per i figli degli immigrati. Occorre inoltre adottare misure creative per promuovere attività culturali come la lettura, la musica e il teatro e renderle accessibili ai minori;

2.18

chiede che i programmi e gli strumenti di formazione elaborati all'interno della strategia vengano messi a disposizione delle amministrazioni locali e regionali onde consentire ai loro funzionari di acquisire dimestichezza con i nuovi strumenti politici e le migliori pratiche;

2.19

raccomanda che la strategia di comunicazione sia basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e che tutte le campagne di informazione lanciate a livello locale e regionale siano adeguate alle fasce d'età cui sono rivolte, disponibili in più lingue e accessibili ai minori disabili;

2.20

raccomanda che una percentuale dei finanziamenti comunitari di assistenza allo sviluppo sia investita in interventi a favore dei minori e che la politica di sviluppo degli enti locali e regionali nei paesi terzi dia maggiore priorità al trasferimento delle competenze e dell'esperienza politica in materia di diritti dei minori.

Bruxelles, 13 febbraio 2007.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Michel DELEBARRE


(1)  La relazione, elaborata da Paulo Sérgio Pinheiro, esperto indipendente, è consultabile all'indirizzo

www.violencestudy.org.

(2)  Cfr. 61a sessione dell'ONU, Promozione e protezione dei diritti dei minori, A\61\299.


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