Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/129/34

    Causa T-106/07: Ricorso presentato l' 11 aprile 2007 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)

    GU C 129 del 9.6.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/19


    Ricorso presentato l'11 aprile 2007 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)

    (Causa T-106/07)

    (2007/C 129/34)

    Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentante: M. Graf, lawyer)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte (Henningsdorf, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 8 febbraio 2007 dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 660/2006-2 Alcon, Inc./UAMI (BioVisc), in quanto ha respinto l'opposizione della Alcon, Inc. contro la domanda di marchio comunitario num. 3 651 809 «BioVisc»;

    condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte.

    Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «BioVisc »per prodotti della classe 5 — domanda num. 3 651 809.

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

    Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi comunitari e internazionali «PROVISC »e «DUOVISC »per prodotti della classe 5.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale del ricorso.

    Motivi dedotti: fra i marchi di cui trattasi sussiste una somiglianza tale da dare adito a confusione ed i prodotti domandati sono identici a quelli coperti dai marchi fatti valere in opposizione.


    Top