This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/129/34
Case T-106/07: Action brought on 11 April 2007 — Alcon v OHIM — *Acri.Tec (BioVisc)
Causa T-106/07: Ricorso presentato l' 11 aprile 2007 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)
Causa T-106/07: Ricorso presentato l' 11 aprile 2007 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)
GU C 129 del 9.6.2007, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/19 |
Ricorso presentato l'11 aprile 2007 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)
(Causa T-106/07)
(2007/C 129/34)
Lingua di redazione del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentante: M. Graf, lawyer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte (Henningsdorf, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 8 febbraio 2007 dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 660/2006-2 Alcon, Inc./UAMI (BioVisc), in quanto ha respinto l'opposizione della Alcon, Inc. contro la domanda di marchio comunitario num. 3 651 809 «BioVisc»; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte.
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «BioVisc »per prodotti della classe 5 — domanda num. 3 651 809.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi comunitari e internazionali «PROVISC »e «DUOVISC »per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale del ricorso.
Motivi dedotti: fra i marchi di cui trattasi sussiste una somiglianza tale da dare adito a confusione ed i prodotti domandati sono identici a quelli coperti dai marchi fatti valere in opposizione.