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Document C2007/129/31

    Causa T-102/07: Ricorso presentato il 5 aprile 2007 — Freistaat Sachsen/Commissione

    GU C 129 del 9.6.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/18


    Ricorso presentato il 5 aprile 2007 — Freistaat Sachsen/Commissione

    (Causa T-102/07)

    (2007/C 129/31)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Freistaat Sachsen (Germania) (Rappresentanti: Avv.ti C. von Donat e G. Quardt)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 C(2007) 130 def., sull'aiuto di Stato n. C 38/2005 (ex NN 52/2004) della Germania al Gruppo Biria per quanto riguarda le misure 2 e 3 in essa citate;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 C(2007) 130 def., con cui la Commissione ha deciso che l'aiuto di Stato, che prevede tre misure, concesso dalla Germania a favore della Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, della Sachsen Zweirad GmbH e della Biria GmbH (oggi Biria AG) è incompatibile con il mercato comune.

    Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione lo riguarda direttamente e individualmente in quanto esso avrebbe concesso le misure 2 e 3, da esso impugnate, aventi ad oggetto garanzie nei confronti della Sachsen Zweirad GmbH e della Biria GmbH (oggi Biria AG), tramite fondi propri, sulla base della direttiva sulle garanzie del Freistaat Sachsen.

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce innanzi tutto una violazione del diritto comunitario a causa di un'interpretazione erronea di un regime di aiuti autorizzato. In tale contesto il ricorrente addebita alla convenuta di aver considerato le imprese interessate come imprese in difficoltà, in violazione della corrispondente definizione contenuta nel regime di aiuti autorizzato. Essendo, secondo il ricorrente, tale qualificazione errata, le misure 2 e 3 rappresenterebbero aiuti autorizzati.

    Il ricorrente sostiene inoltre che la convenuta ha dato una valutazione errata della fattispecie, considerando che le imprese interessate fossero imprese in difficoltà.

    Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.


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