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Document C2007/129/08
Case C-157/07: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 21 March 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
Causa C-157/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 marzo 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
Causa C-157/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 marzo 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
GU C 129 del 9.6.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 marzo 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
(Causa C-157/07)
(2007/C 129/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof (Germania).
Parti nella causa principale
Ricorrente: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
Convenuta: Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo (1) osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale un soggetto, stabilito nello stesso Stato membro e ivi tenuto ad un obbligo fiscale illimitato, possa, a determinate condizioni, dedurre in sede di determinazione dell'importo complessivo dei redditi perdite esentate dall'imposta sul reddito realizzate da una stabile organizzazione sita in un altro Stato membro a norma di una convenzione in materia di doppia imposizione,
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2) |
In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se vi siano delle conseguenze per lo Stato di stabilimento qualora le limitazioni alla deduzione delle perdite nell'altro Stato membro (diverso dallo Stato di origine) costituiscano a loro volta una violazione dell'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in quanto esse pongono in una situazione di svantaggio il soggetto passivo ivi tenuto ad un obbligo fiscale limitato relativamente alle imposte sui redditi della propria sede stabile rispetto al soggetto passivo ivi tenuto ad un obbligo fiscale illimitato. |
3) |
In caso di risposta affermativa anche al quesito sub 2), se lo Stato di stabilimento debba rinunciare al recupero dello sgravio per le perdite subite dalla sede stabile straniera ove queste non possano essere dedotte in altro modo in nessuno Stato membro poiché la sede stabile nell'altro Stato membro è stata ceduta. |