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Document C2007/129/02

    Causa C-74/07 P: Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Luciano Lavagnoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), pronunciata il 23 novembre 2006 nella causa T-422/04, Lavagnoli/Commissione

    GU C 129 del 9.6.2007, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/2


    Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Luciano Lavagnoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), pronunciata il 23 novembre 2006 nella causa T-422/04, Lavagnoli/Commissione

    (Causa C-74/07 P)

    (2007/C 129/02)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Luciano Lavagnoli (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale 23 novembre 2006, pronunciata nella causa T-422/04;

    accogliere le conclusioni presentate in primo grado e dichiarare, dunque, ricevibile e fondato il ricorso nella causa T-422/04;

    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

    decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso di impugnazione.

    Con il suo primo motivo egli sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'art. 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e della Guida amministrativa relativa alla valutazione e alla promozione dei funzionari nel considerare, ai punti da 53 a 75 della sentenza impugnata, che le citate DGE non impongono un nesso automatico tra i punti di priorità di cui dispongono le direzioni generali (PPDG) e i punti di merito e che i PPDG sono stati attribuiti correttamente nel caso di specie.

    Con il suo secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di procedura nel rifiutare, ai punti 59 e 67 di detta sentenza, di accogliere le sue domande di organizzazione del procedimento consistenti nell'invitare la Commissione a presentare i punti attribuiti ai dipendenti promuovibili in relazione ai loro punti di merito, nonché il metodo di paragone utilizzato al fine di procedere all'esame comparativo del merito dei dipendenti.

    Con il suo terzo motivo il ricorrente fa valere infine che il Tribunale, ai punti da 76 a 100 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto in quanto non ha osservato la procedura di valutazione e promozione definita dalle DGE in base agli artt. 43 e 45 dello Statuto dei funzionari e della Guida amministrativa succitata, e in quanto ha interpretato erroneamente l'art. 90 dello Statuto dei funzionari.


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