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Document C2007/117/45

    Causa T-89/07: Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Vip Car Solutions/Parlamento

    GU C 117 del 26.5.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 117 del 26.5.2007, p. 28–28 (MT)

    26.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/29


    Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Vip Car Solutions/Parlamento

    (Causa T-89/07)

    (2007/C 117/45)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Vip Car Solutions (Hoenheim, Francia) (Rappresentante: G. Welzer, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione del Parlamento europeo comportante il rifiuto della concessione dell'appalto PE/2006/06/UTD/1 — trasporto dei membri del Parlamento europeo durante le sessioni a Strasburgo, notificata il 24 gennaio 2007;

    annullare tutti gli atti conseguenti;

    condannare il Parlamento al pagamento di Eur 500 000 a titolo di risarcimento danni;

    condannare il Parlamento alle spese;

    condannare il Parlamento a sostenere le spese irripetibili entro il limite dell'importo massimo di Eur 5 000.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente contesta la decisione con cui il Parlamento europeo respinge la sua offerta relativa all'appalto PE/2006/06/UTD/1 — trasporto dei membri del Parlamento europeo durante le sessioni a Strasburgo (1).

    A sostegno del suo ricorso, essa invoca, in primo luogo, la violazione dei criteri di attribuzione contenuti nel contratto d'appalto, e in particolare riguardo al prezzo, in quanto sostiene di aver proposto il prezzo inferiore e che la rispondenza a tale criterio avrebbe dovuto avere un'incidenza del 55 % ai fini dell'attribuzione dell'appalto.

    Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe l'art. 100 del regolamento finanziario (2), secondo cui la comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora leda gli interessi commerciali legittimi di imprese private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime. Secondo la ricorrente l'informazione da essa richiesta, riguardante il prezzo proposto dall'aggiudicatario dell'appalto, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del detto articolo e, di conseguenza, il rifiuto di trasmettergliela sarebbe irregolare.


    (1)  Bando di gara «Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e minibus con autista durante le sessioni a Strasburgo», GU S 2006, 177-187988.

    (2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


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