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Document 62007TN0075

    Causa T-75/07: Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Hamdi/Raad

    GU C 117 del 26.5.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 117 del 26.5.2007, p. 21–21 (MT)

    26.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/22


    Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Hamdi/Raad

    (Causa T-75/07)

    (2007/C 117/35)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Ahmed Hamdi (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M.J.G. Uiterwaal, avv.)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni del ricorrente

    La posizione comune 2002/402/GBVB (GU 2001 L 344, pag. 93) nel caso del ricorrente è ingiustamente posta a fondamento del regolamento 2001/2580/CE (GU 2001 L 344, pag. 70) cosicché il regolamento non è vincolante nei confronti del ricorrente;

    quanto meno tale regolamento deve essere disapplicato relativamente al ricorrente;

    quanto meno la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE (GU L 379, pag. 123) deve essere annullata;

    il Consiglio deve essere condannato alle spese di causa.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente è stato condannato ad una pena detentiva, dopo che il Tribunale nazionale ha ritenuto provato che il ricorrente faceva parte di un'organizzazione terroristica, lo Hofstadgroep. Il ricorrente ha interposto appello contro questa sentenza.

    Con decisione 2006/1008/CE (1) il Consiglio ha aggiunto il ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 (2).

    A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere che sia la decisione impugnata sia il regolamento impugnato sono stati adottati in contrasto con una disposizione di forma avente valore sostanziale e in particolare che sono insufficientemente motivati. Per quanto riguarda il regolamento, il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha motivato perché tale regolamento fosse necessario nell'ambito del mercato comune. Per quanto riguarda la decisione il ricorrente fa valere che nella motivazione si omette perché il Consiglio ha ritenuto di dover applicare al ricorrente il regolamento n. 2580/2001.

    Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è priva del necessario fondamento normativo. Secondo il ricorrente il regolamento n. 2580/2001 è incompatibile con il Trattato CE in quanto tale regolamento viene applicato al ricorrente. Quest'ultimo afferma che il regolamento controverso non dà alcuna esecuzione collegata agli obblighi derivanti da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inoltre manca un qualsiasi nesso tra il ricorrente e paesi terzi o altri aspetti della politica estera e di sicurezza comune, cosicché il secondo pilastro non si applica al caso del ricorrente.

    Il ricorrente in tale contesto fa valere inoltre che l'art. 308 CE non costituisce un fondamento normativo, poiché manca un collegamento con la realizzazione del mercato comune. Inoltre, con il regolamento controverso non viene realizzato alcun fine dell'Unione, per cui nemmeno l'insieme degli artt. 60, 301 e 308 CE costituisce un efficace fondamento normativo.

    Infine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali ed in particolare il diritto al godimento senza turbative della sua proprietà e il suo diritto ad una vita privata esente da turbative, così come questi derivano tra l'altro dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).


    (1)  Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).

    (2)  Regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).


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