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Document C2007/095/111
Case T-80/07: Action brought on 15 March 2007 — JanSport Apparel v OHIM (BUILT TO RESIST)
Causa T-80/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)
Causa T-80/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)
GU C 95 del 28.4.2007, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/55 |
Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)
(Causa T-80/07)
(2007/C 95/111)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, USA) (Rappresentanti: C. Bercial Arias, C. Casalonga, K. Dimidjian-Lecompte, lawyers)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 12 gennaio 2007 (procedimento R 1090/2006-2), recante il rigetto parziale della domanda di marchio comunitario n. 2937522 BUILT TO RESIST per i seguenti prodotti:
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condannare l'Ufficio a pagare le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo nazionale «BUILT TO RESIST »per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 18 e 25 — domanda n. 293 7522
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94.
Innanzi tutto, relativamente al carattere descrittivo del marchio denominativo richiesto, la ricorrente sostiene che questi permette al pubblico di riferimento di individuare immediatamente e senza ulteriore indugio tutte le caratteristiche dei beni offerti. Il mero fatto che il marchio denominativo in questione evochi i prodotti per i quali è richiesto non basta, a parere della ricorrente, a giustificare la rifiutata registrazione e, quindi, la tutela fornita dall'art. 7, n. 1, lett. c). Inoltre, la ricorrente dichiara che, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, la registrazione di uno slogan non potrebbe essere rifiutata anche qualora esso dovesse servire a fini di marketing o pubblicitari, in aggiunta alla sua funzione principale in qualità di marchio commerciale. In aggiunta, la ricorrente sostiene che il fatto che il marchio denominativo fosse registrato a livello nazionale, negli Stati Uniti, per gli stessi prodotti, prova che esso è idoneo ad essere percepito dal pubblico, e nel caso di specie da consumatori anglofoni, come un'indicazione di un'origine commerciale.
In secondo luogo, per quanto riguarda il suo intrinseco carattere distintivo, la ricorrente sostiene che il marchio denominativo ne è dotato quanto meno in un grado minimo che dovrebbe permettere di procedere alla registrazione.