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Document C2007/095/26

    Causa C-17/07 P: Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Wineke Neirinck avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), emessa il 14 novembre 2006 nella causa T-464/04, Neirinck/Commission

    GU C 95 del 28.4.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 95/15


    Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Wineke Neirinck avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), emessa il 14 novembre 2006 nella causa T-464/04, Neirinck/Commission

    (Causa C-17/07 P)

    (2007/C 95/26)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Wineke Neirinck (rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi, avv.ti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 14 novembre 2006, nella causa T-494/04;

    accogliere, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado, e cioè;

    annullare la decisione di cui la ricorrente ha preso conoscenza nel corso della riunione dell'Unità OIB.1. (Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles — attuazione della politica immobiliare) del 4 marzo 2004, secondo la quale per il posto di giurista nel settore immobiliare in seno all'OIB per il quale la ricorrente aveva presentato la sua candidatura era stato selezionato un altro candidato (decisione di assumere il sig. DS come agente ausiliare e decisione di non nominare la ricorrente agente ausiliare)

    annullare la decisione 9 marzo 2004 che informa la ricorrente del rigetto della sua candidatura;

    annullare la successiva decisione 27 aprile 2004 che informa la ricorrente che non aveva superato la prova orale del procedimento per l'assunzione di un agente contrattuale e annullare la decisione di pari data di assumere il sig. DS;

    concedere comunque EUR 30 000 quale risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, importo valutato ex bono et aequo in via provvisoria;

    condannare la convenuta a tutte le spese di primo grado e del ricorso di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi

    Con il primo motivo sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale, nel dichiarare irricevibile il primo capo della sua domanda di annullamento, ha violato le condizioni di ricevibilità di un ricorso fondato sugli artt. 236 CE nonché 90 e 91 dello Statuto del Personale, e, in particolare, la nozione di interesse ad agire. La decisione di assumere il sig. DS come agente ausiliare prima del 1o maggio 2004, avrebbe infatti avuto come conseguenza, da un lato, di aumentare il numero di candidati al procedimento di selezione di agenti contrattuali per l'impiego occupato dalla ricorrente e, dall'altro, di rendere impossibile la concessione a quest'ultima di un contratto di agente temporaneo: circostanza che porrebbe chiaramente in rilievo l'interesse che la stessa aveva a ottenere l'annullamento di tale decisione.

    Con il secondo motivo la ricorrente sostiene poi che il Tribunale è venuto meno al suo dovere generale di motivazione, affermando che gli elementi contenuti nella decisione 27 aprile 2004 potevano essere considerati costitutivi di un principio di motivazione e che le decisioni complementari fornite nel corso del procedimento sanavano l'insufficienza iniziale di motivazione. Da un lato, infatti, la decisione 27 aprile 2004 non conterrebbe alcuna motivazione relativa alla situazione specifica della ricorrente e non menzionerebbe alcuna circostanza concreta o alcun elemento noto alla ricorrente idoneo a farle intendere la portata della detta decisione. Dall'altro lato, una siffatta assenza di motivazione non potrebbe essere coperta da spiegazioni fornite dall'autorità competente dopo la presentazione del ricorso, a pena di ledere i diritti della convenuta come pure il principio di parità delle parti dinanzi al giudice comunitario.

    Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova concludendo, al punto 105 della sentenza impugnata, che il procedimento di selezione non riposava su un esame per merito comparato dei candidati. Tale conclusione sarebbe infatti contraddetta sia dalle memorie della convenuta, come pure da altri passi della sentenza impugnata, dove il Tribunale stesso farebbe riferimento a un esame per merito comparato dei candidati ad un medesimo procedimento di assunzione.

    Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha pure snaturato gli elementi di prova e violato la nozione di sviamento di procedura, giudicando che gli elementi da lei avanzati non consentivano di dimostrare l'esistenza di uno sviamento di procedura o di una violazione dell'interesse del servizio. L'insieme dei fattori avanzati dalla ricorrente costituirebbero, al contrario, altrettanti indizi concordanti e pertinenti di uno sviamento di procedura, in quanto, se è vero che la convenuta ha dato corso a due distinti procedimenti, le funzioni cui essi erano intesi a provvedere erano però identiche, il che rifletterebbe la volontà della convenuta di favorire il sig. DS, perché questi riprendesse le funzioni della ricorrente dopo il 30 aprile 2004.

    Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le nozioni di interesse del servizio e di errore manifesto di valutazione, giudicando che il procedimento per la selezione di agenti contrattuali non era stato violato e rifiutando, di conseguenza, di procedere al controllo della valutazione del comitato di selezione sulla prova orale della ricorrente.

    Con il sesto motivo la ricorrente deduce infine violazione, da parte del Tribunale, dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione.


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