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Document C2007/095/18

    Causa C-44/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unione doganale — Transito comunitario — Prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo dell'infrazione — Termine di tre mesi — Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all'importazione)

    GU C 95 del 28.4.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 95/11


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg — Germania) — Gerlach und Co. mbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

    (Causa C-44/06) (1)

    (Unione doganale - Transito comunitario - Prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo dell'infrazione - Termine di tre mesi - Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all'importazione)

    (2007/C 95/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht des Landes Brandenburg

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Gerlach und Co. mbH

    Convenuto: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Interpretazione dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107 del 22 aprile 1987, n. 1) come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 (GU L 137 del 30 maggio 1990, pag. 21) — Infrazione o irregolarità commessa durante un'operazione di transito comunitario esterno (T1) — Indicazione del termine per addurre la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità data successivamente alla decisione sulla riscossione dei dazi, nell'ambito del procedimento di reclamo

    Dispositivo

    L'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza non può accordare all'obbligato principale il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa dopo l'adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all'importazione durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.


    (1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


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