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Document 52007XC0328(05)

    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

    GU C 71 del 28.3.2007, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/57


    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

    (2007/C 71/18)

    Numero dell'aiuto: XA 101/06

    Stato membro: Paesi Bassi

    Regione: Provincie Limburg

    Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Stichting Administratiekantoor Aandelen KnowHouse.

    Fondamento giuridico: Algemene subsidieverordening 2004

    Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

    Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Contributo provinciale una tantum di 191 000 EUR. L'anticipo può essere erogato fino ad un massimo dell'80 %. Il computo finale dovrà essere effettuato entro il 2007.

    Intensità massima di aiuti: I costi globali ammontano a 382 000 EUR. Su questo importo, gli aiuti concessi sono pari a 191 000 EUR. Questo importo è inferiore a 100 000 EUR, o, in caso di aiuto di entità superiore, non superiore al 50 % dei costi ammissibili per beneficiario, per un periodo di tre anni. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, gli aiuti sono concessi a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, lettera c) e 3 del regolamento (CE) n. 1/ 2004.

    Precorrendo il nuovo regolamento di esenzione per il settore agricolo, si può concedere il 100 % degli aiuti per i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa. Gli aiuti vengono concessi tramite la Fondazione KnowHouse B.V., in forma di servizi agevolati concessi ai produttori, evitando così che gli aiuti siano costituiti da pagamenti diretti in denaro ai produttori.

    Data di applicazione: Entro quattro settimane con riserva di concessione dell'aiuto dopo l'avvenuta notificazione da parte dell'UE.

    Durata del programma o del singolo regime di aiuto: Da novembre 2006 al 1o dicembre 2009 (la liquidazione avviene precedentemente, ma i progetti possono andare fino al 1o dicembre 2009).

    Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti mira a rispondere a questioni tecniche e a sostenere progetti di sviluppo, necessari per avviare un processo innovativo, nonché a rispondere a questioni tecniche nell'ambito della società.

    Beneficiarie dell'aiuto sono le aziende agricole e gli organismi che realizzano progetti innovativi con effetti sulle attività economiche soprattutto nel Limburgo. Sono esclusi tutti i progetti parziali volti ad aumentare la produzione. Nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), queste prestazioni di consulenza tecnica nel settore agricolo costituiscono un servizio che non riveste carattere continuativo o periodico né è connesso con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

    Settore o settori interessati: Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

    Provincie Limburg

    Limburglaan 10

    Postbus 5700

    6202 MA Maastricht

    Nederland

    Sito Web: www.limburg.nl

    Numero dell'aiuto: XA 114/06

    Stato membro: Polonia

    Regione: Województwo śląskie

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborzu

    Fondamento giuridico: Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) — art. 405, art. 406 pkt 7 i 9, art. 409

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'aiuto è fornito sotto forma di prestito agevolato per un importo di 53 016 PLN. Il prestito è versato sino al 15 dicembre 2006 e deve essere rimborsato nel periodo gennaio 2008-ottobre 2013. L'importo lordo dell'aiuto (equivalente sovvenzione lorda) è pari a 4 812,6 PLN.

    Intensità massima dell'aiuto: L'intensità lorda dell'aiuto è del 6,35 %.

    Data di applicazione: Successiva alla conferma, mediante notifica e numero identificativo, del ricevimento da parte della Commissione europea delle informazioni sintetiche relative all'aiuto individuale concesso.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Secondo le previsioni, dal novembre 2006 all'ottobre 2013

    Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è inteso a finanziare i seguenti lavori concernenti l'impianto termico degli edifici che ospitano il porcile, il reparto di lavorazione e gli uffici della cooperativa:

    L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 per finanziare gli investimenti effettuati al fine di ammodernare le fonti di calore e gli impianti di riscaldamento centrale nella cooperativa agricola di Raciborz. I costi ammissibili includono i costi degli investimenti per la messa in funzione e l'ammodernamento delle fonti di calore e l'installazione dell'impianto di riscaldamento centrale.

    Settore economico: L'aiuto è concesso ad un'azienda che opera nel settore delle colture cerealicole e dell'allevamento suino.

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'aiuto è concesso dal Fondo del voivodato per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse idriche di Katowice (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, PL-40-035 Katowice)

    Sito web: www.wfosigw.katowice.pl

    Altre informazioni: L'importo lordo dell'aiuto (intensità lorda dell'aiuto) è calcolato conformemente alla definizione riportata all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Si tratta del rapporto tra l'equivalente sovvenzione lorda e i costi ammissibili del progetto.

    L'equivalente sovvenzione lorda che risulta dal prestito agevolato concesso è calcolato in base al Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach — Dz. U. Nr 194, poz. 1983 (decreto del Consiglio dei ministri polacco dell'11 agosto 2004 sulle modalità di calcolo del valore degli aiuti pubblici concessi in varie forme — GU n. 194, punto 1983). L'equivalente sovvenzione lorda è pari a 4 812,6 PLN.

    Costi ammissibili: 75 738 PLN.

    Importo lordo dell'aiuto: 4 812,6/75 738 = 6,35 %.

    Numero dell'aiuto: XA 5/07

    Stato membro: Francia

    Regione: Département de la Vendée

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti a favore degli investimenti a finalità ambientale realizzati nelle aziende agricole (presse per olio).

    Fondamento giuridico:

    Articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

    Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

    Convention-cadre entre le Département de la Vendée et l'État du 24 octobre 2006

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 45 000 EUR

    Intensità massima dell'aiuto: 30 % di un importo massimo di 15 000 EUR per ogni pressa per olio

    Data di applicazione: Non appena ricevuta conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Cinque anni a decorrere dalla conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.

    Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto a favore dell'acquisto, nel corso degli anni 2006 e 2007, di presse per olio vegetale puro permetterà di utilizzare gli oli vegetali così prodotti al posto del gasolio.

    Gli aiuti sono destinati ai seguenti beneficiari:

    associazioni di agricoltori,

    cooperative per l'uso in comune di materiale agricolo (CUMA).

    Presupposto per la concessione dell'aiuto è la redditività economica dei beneficiari.

    Per ogni operazione, l'importo delle sovvenzioni previste sarà dapprima determinato sulla base del costo previsto al momento della presentazione della domanda. L'aiuto effettivo sarà stabilito in seguito alla presentazione delle fatture quietanzate. I servizi del Dipartimento potranno effettuare un controllo documentale e sul posto.

    Se il costo reale dell'acquisto è inferiore a quello previsto al momento della presentazione del fascicolo alla Commissione permanente, l'aiuto sarà ridotto in proporzione alle spese realmente sostenute.

    In caso contrario, la sovvenzione non sarà oggetto di una rivalutazione.

    Il beneficiario si impegna ad utilizzare la sovvenzione accordata dal dipartimento a partire dalla notifica del decreto, conformemente allo scopo per il quale essa è stata concessa ed a trasmettere tutti gli anni, per un triennio, un bilancio tecnico del funzionamento della pressa per olio.

    La decisione che attribuisce la sovvenzione deve precedere l'inizio dell'operazione. In caso contrario, la domanda di sovvenzione non sarà ammissibile.

    La Commissione permanente può abrogare di diritto la sovvenzione del dipartimento dopo una diffida rimasta senza esito e chiedere un rimborso immediato se il beneficiario non fornisce i documenti giustificativi richiesti. Inoltre, qualora la natura o l'oggetto della spesa non fossero conformi ai criteri di attribuzione della sovvenzione, il dipartimento può chiedere la restituzione di quest'ultima.

    L'acquisto del materiale deve essere effettuato entro due anni dalla notifica del decreto, pena il decadimento della decisione relativa all'assegnazione della convenzione. In tal caso la sovvenzione è automaticamente abrogata.

    A titolo eccezionale e con l'accordo della Commissione permanente del Consiglio generale, una proroga di validità non superiore ad un anno può essere accordata per l'acquisto del materiale, a condizione che il beneficiario non sia responsabile del ritardo e che la domanda di proroga, con relativi documenti giustificativi, sia presentata due mesi prima della data di scadenza del periodo iniziale di validità della sovvenzione.

    Settore economico: Tutte le aziende polivalenti, tramite le seguenti strutture:

    associazioni di agricoltori,

    cooperative per l'uso in comune di materiale agricolo (CUMA).

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Indirizzo per la corrispondenza:

    Conseil Général de la Vendée

    Direction de l'Environnement et de l'Aménagement

    Service Agriculture et Pêche

    40, rue Maréchal Foch

    F-85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

    Sito web: www.vendee.fr (sito generale del dipartimento) oppure www.agricuture@vendee.fr

    Il descrittivo del regime verrà messo in linea previa registrazione della presente scheda di esenzione da parte della Commissione europea.


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