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Document 52007XC0317(02)

    Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese: modifica della denominazione di una società soggetta ad un dazio antidumping medio per le società che collaborano

    GU C 63 del 17.3.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/4


    Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese: modifica della denominazione di una società soggetta ad un dazio antidumping medio per le società che collaborano

    (2007/C 63/03)

    Le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ('RPC') sono soggette ad un dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CE) n. 1425/2006 (1) del Consiglio del 25.9.2006.

    La società YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, situata nella RPC, le cui esportazioni verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica sono soggette ad un dazio antidumping medio per le società che collaborano dell'8,4 %, a norma del citato regolamento, ha informato la Commissione che la sua denominazione è cambiata il 21 luglio 2004 in YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. Il cambiamento di registrazione della società è stato approvato dall' «Amministrazione dell'industria e del commercio di Yantai City »il 21 luglio 2004.

    La società ha motivato la sua richiesta di modifica della denominazione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio con il fatto di aver utilizzato per errore la sua denominazione precedente nell'ambito del procedimento antidumping. La società ha quindi sostenuto che il cambiamento di denominazione non pregiudica il suo diritto di beneficiare del dazio antidumping medio per le società che collaborano, applicato alla società con la sua denominazione precedente YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD.

    La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della denominazione non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. Di conseguenza, il riferimento YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD dovrebbe essere letto come YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.

    Il codice TARIC supplementare A766 attribuito in precedenza alla YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, si applica alla YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.


    (1)  GU L 270, del 29.09.2006, pag 4.


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