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Document 52006AR0181

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione — Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea

    GU C 57 del 10.3.2007, p. 34–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 57 del 10.3.2007, p. 8–8 (BG, RO)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 57/34


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione — Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea

    (2007/C 57/08)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Comunicazione della CommissioneAttuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea (COM(2006) 177 def.),

    vista la decisione, presa dalla Commissione europea il 26 aprile 2006, di consultarlo sull'argomento in conformità dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2006, d'incaricare la commissione Politica economica e sociale della preparazione del parere sull'argomento,

    visti l'art. 16 del Trattato che istituisce la Comunità europea, relativo ai servizi d'interesse economico generale, e gli artt. 2, 5, 73, 81, 86, 87, 88 e 295 del Trattato CE,

    visto l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo all'accesso ai servizi d'interesse economico generale,

    visto l'art. III-122 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato dai capi di Stato e di governo a Roma il 29 ottobre 2004,

    visto il proprio parere in merito al Libro verde sui servizi di interesse generale (CdR 149/2003 fin) (1),

    visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (CdR 470/2000 fin) (2),

    visto il proprio parere in merito al Progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, al Progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e al Progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (CdR 155/2004 fin) (3),

    visto il proprio parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (CdR 154/2004 fin) (4),

    visto il proprio parere in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (CdR 239/2004 fin) (5),

    visto il proprio parere in merito al Libro bianco sui servizi di interesse generale (CdR 327/2004 fin) (6),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 181/2006), adottato dalla commissione Politica economica e sociale il 20 ottobre 2006 (relatore: Jean Louis DESTANS, presidente del Consiglio generale dell'EURE (FR/PSE)),

    considerando quanto segue:

    1.

    I servizi sociali d'interesse generale (SSIG), pur presentando un diverso grado di sviluppo a seconda degli Stati membri, costituiscono un elemento essenziale del modello sociale europeo (7).

    2.

    A livello comunitario è pertanto necessario assicurare un quadro giuridico stabile e trasparente per lo sviluppo dei SSIG, nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà, e più in particolare delle competenze degli enti regionali e locali nella definizione delle missioni, della gestione e del finanziamento di tali servizi.

    3.

    In proposito occorre ribadire la libertà dell'amministrazione locale e il principio della libertà degli Stati membri nella definizione dei compiti e nell'organizzazione dei SSIG, tanto più che gli enti territoriali sono il più delle volte direttamente responsabili della gestione di questi servizi nella loro veste di attori della solidarietà nei rispettivi territori.

    4.

    È opportuno rammentare che i SSIG formano parte integrante del complesso dei servizi d'interesse generale (SIG) e che perciò svolgono una funzione essenziale di solidarietà e di protezione del tessuto umano e sociale nell'intero territorio dell'Unione europea.

    5.

    Occorre dunque instaurare un raccordo con l'art. 16 del Trattato CE, il quale evidenzia in particolare il ruolo svolto dai servizi d'interesse economico generale (SIEG) «nella promozione della coesione sociale e territoriale» dell'Unione. Pertanto, il diritto dei cittadini di aver accesso ai SSIG deve essere riconosciuto e garantito in quanto diritto fondamentale di accesso ai SIEG, sancito dall'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

    6.

    Inoltre, i SSIG, alla stessa stregua degli altri SIEG, costituiscono uno strumento efficace per attuare la strategia di Lisbona, finalizzata alla crescita e alla competitività dei territori dell'UE.

    7.

    In proposito occorre operare una distinzione più chiara tra le nozioni di SIG e SIEG, per meglio individuare le peculiarità dei SSIG.

    8.

    Tale distinzione serve in particolare a mettere in rilievo le diverse conseguenze giuridiche dei due concetti e a dare agli attori locali la certezza giuridica e finanziaria ottimale per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario ai servizi sociali d'interesse generale e un certo margine di manovra. Si tratta in tal modo di permettere all'Unione di rafforzare maggiormente il ruolo degli attori locali a vantaggio dei SSIG.

    9.

    In quest'ordine d'idee la Commissione deve operare per sostenere il diritto positivo applicabile ai SSIG, allo scopo di rendere più trasparente il settore dei SSIG e di evitare che si crei una situazione d'incertezza quanto al diritto comunitario applicabile in materia.

    10.

    Occorre infine assicurare sin d'ora la necessaria coerenza fra le disposizioni adottate dall'Unione europea nel quadro della normativa applicabile ai SSIG e quelle che essa adotta, o adotterà, nei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), più particolarmente riguardo ai «servizi sociali e sanitari» dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS),

    ha adottato il seguente parere in data 6 dicembre 2006, nel corso della 67a sessione plenaria.

    1.   Punti di vista del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    1.1

    si compiace dell'iniziativa della Commissione, che s'inquadra nell'attuazione del Libro bianco sui servizi d'interesse generale, in cui annunciava l'intenzione di sviluppare un approccio sistematico incentrato sulle «caratteristiche specifiche dei servizi sociali e sanitari di interesse generale», allo scopo di «chiarire il quadro nell'ambito del quale essi possano essere gestiti»;

    1.2

    approva l'idea d'iscrivere questa iniziativa nel contesto dell'attuazione degli obiettivi della strategia di Lisbona e dell'agenda sociale, dato che per l'economia dell'UE i servizi sociali d'interesse generale (SSIG), al pari dei servizi d'interesse economico generale (SIEG), sono fonte sia di solidarietà che di competitività, e che al tempo stesso essi offrono un bacino potenziale di lavoro di prossimità e sono una componente del modello sociale europeo e dei sistemi nazionali di protezione e d'inclusione sociali;

    1.3

    sostiene l'approccio della comunicazione consistente nel riconoscere i servizi sociali come servizi d'interesse generale. In effetti, questi servizi indispensabili assolvono una funzione particolare di protezione sociale e di solidarietà e vengono forniti direttamente dagli enti regionali e locali o sono affidati a soggetti specifici. Al riguardo gli Stati membri hanno un ruolo di regolazione alla luce degli obiettivi di politica pubblica che sono tenuti a realizzare in campo sociale. Va da sé che essi hanno a priori l'obbligo di assolvere a dovere i compiti menzionati all'art. 16 e all'art. 86, par. 2, del Trattato;

    1.4

    al riguardo fa presente che i SSIG non possono essere considerati come una categoria residua di servizi alla popolazione, e anzi possono contribuire a promuovere l'accesso generalizzato di tutti i cittadini a servizi sociali di qualità;

    1.5

    rammenta infatti che i SSIG mirano a garantire la realizzazione di obiettivi di politica sociale di competenza degli Stati membri (protezione sociale; soddisfacimento di bisogni sociali fondamentali, come la sanità, gli alloggi, l'istruzione, le cure e l'assistenza ad anziani e disabili, la formazione e l'occupazione), nonché di obiettivi come la solidarietà nei confronti delle persone vulnerabili e dipendenti che hanno bisogno di servizi sociali;

    1.6

    rammenta che i SSIG partecipano concretamente all'effettiva attuazione dei diritti umani e del rispetto della dignità umana, così come sono definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, derivanti dalla tradizione costituzionale comune agli Stati membri e dagli impegni da essi assunti a livello internazionale, segnatamente attraverso la Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

    1.7

    ritiene che i SSIG concorrano all'assolvimento dei compiti assegnati alla Comunità e definiti negli artt. 2 e 3 del Trattato: in particolare, un elevato livello di protezione sociale, il miglioramento della qualità della vita, il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute e il rafforzamento della coesione economica e sociale;

    1.8

    afferma al riguardo che la Comunità ha tutto l'interesse che i SSIG si sviluppino e si modernizzino in un quadro economico e giuridico stabile, e che i pubblici poteri competenti a livello regionale e locale provvedano alla regolamentazione in materia;

    1.9

    accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a individuare le caratteristiche specifiche dei SSIG e le misure di modernizzazione indispensabili per soddisfare le esigenze presenti e future della società, in particolare quelle legate all'invecchiamento della popolazione e alle esigenze di coesione e d'inclusione sociale nei rispettivi territori degli enti regionali e locali;

    1.10

    condivide l'analisi della Commissione circa le caratteristiche specifiche di questi servizi, in particolare il fatto che quelli erogati a livello locale e regionale siano retti dai seguenti principi: solidarietà e carattere personalizzato del servizio. Queste peculiarità vanno tenute presenti nelle condizioni di applicazione del diritto comunitario relativo al mercato interno e alla concorrenza, in considerazione del loro scarso impatto sugli scambi intracomunitari e del fatto che il loro sviluppo è nell'interesse della Comunità;

    1.11

    è convinto che convenga rimediare all'attuale assenza di certezza giuridica circa le condizioni di applicazione del diritto comunitario alle modalità di attuazione dei SSIG. In assenza di certezza giuridica, i SSIG tendono a essere eccessivamente soggetti alle regole generali della concorrenza e del mercato interno, cosa che può non essere adeguata alle funzioni specifiche loro assegnate in particolare dagli enti regionali e locali. Quest'incertezza giuridica è stata evidenziata in occasione del dibattito sull'opportunità d'integrarli o meno nella proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno e ha indotto a escluderli dal suo campo d'applicazione;

    1.12

    si compiace in particolare per il richiamo al principio di sussidiarietà, che riconosce agli Stati membri e agli enti regionali e locali la competenza esclusiva di definire l'ambito e i principi organizzativi dei SSIG, nonché le loro modalità di finanziamento e regolamentazione;

    1.13

    ritiene inoltre che i SSIG debbano essere affidati per principio al prestatore più qualificato. Il mercato, infatti, non è in grado di soddisfare spontaneamente le loro esigenze di universalità, accessibilità, qualità e programmazione territoriale, che presuppongono un intervento pubblico strutturale in particolare sui sistemi di offerta e di tariffazione da parte degli enti regionali e locali più vicini alla cittadinanza;

    1.14

    ritiene che il carattere vitale dei bisogni da soddisfare (alloggi, sanità, occupazione), l'asimmetria dell'informazione fra i prestatori e i destinatari dei SSIG, come pure la vulnerabilità di un gran numero di destinatari richiedano e giustifichino un tale quadro normativo per l'offerta di servizi che derogano alle «normali» relazioni tra fornitori e consumatori;

    1.15

    ritiene che il punto non sia tanto contrapporre le libertà fondamentali del mercato interno alla realizzazione dei diritti fondamentali dell'Unione europea o all'esigenza del corretto assolvimento dei compiti d'interesse generale, bensì piuttosto di conciliarli, mediante un quadro comunitario rispondente alla specificità di questi servizi, con i compiti specifici assegnati agli attori pubblici e privati e tenendo conto dell'impatto generalmente esiguo sugli scambi infracomunitari che caratterizzano questi servizi di prossimità alle persone. Tale volontà di conciliazione deve valere sia per il mercato interno sia per la politica esterna dell'Unione europea, in particolare per il capitolo «servizi sociali e sanitari» dei negoziati relativi al commercio mondiale dei servizi (GATS);

    1.16

    parte dal presupposto che la regolamentazione di tali servizi resterà di competenza esclusiva degli Stati membri (e, più in particolare, dei pubblici poteri specificamente competenti all'interno di ciascuno Stato membro), e considera opportuno chiarire le condizioni di applicazione del diritto comunitario alle modalità concrete di attuazione dei SSIG, segnatamente per ciò che concerne, nell'ordine, i seguenti aspetti:

    condizioni di affidamento ai prestatori di servizi, in considerazione della qualifica di servizio d'interesse generale e come presupposto di compatibilità a priori degli aiuti offerti sotto forma di compensazione,

    concessione di diritti speciali ed esclusivi, in particolare a organizzazioni senza fine di lucro e ad organizzazioni caritative,

    definizione chiara e trasparente dei regimi di autorizzazione cui sono assoggettati in particolare i prestatori esterni onde correggere l'asimmetria dell'informazione tra fruitori e prestatori dei servizi,

    finanziamento solidale di questi servizi, in particolare a condizioni che garantiscano la compatibilità con le disposizioni dei Trattati dei sistemi pubblici di finanziamento e di sovvenzione offerti dai pubblici poteri competenti ai prestatori di servizi per assicurare sia la continuità dell'offerta di servizi sociali e sanitari sui rispettivi territori, sia lo sviluppo di nuovi servizi per far fronte ai nuovi bisogni.

    In questo contesto, il Comitato ricorda che l'adempimento degli obblighi di SSIG non dovrà essere ostacolato dall'applicazione delle norme del Trattato;

    1.17

    sottolinea che nell'applicazione dei principi e delle modalità di gestione dei SSIG gli Stati membri e i rispettivi enti territoriali devono rispettare i principi generali del Trattato CE, fra cui la parità di trattamento, la libera circolazione, la libera concorrenza e la trasparenza;

    1.18

    osserva al riguardo che il rispetto del principio di sussidiarietà non deve impedire alla CE di esercitare la responsabilità, condivisa con gli Stati membri, di vigilare sul corretto funzionamento dei SSIG, in conformità dell'art. 16 del Trattato;

    1.19

    si domanda se sia stato opportuno escludere i servizi sanitari dalla comunicazione in esame, pur prendendo atto che la Commissione intende occuparsene in un documento specifico; chiede sin d'ora alla Commissione di proporre in futuro una definizione dei servizi sociali e dei servizi sanitari tale da distinguere chiaramente tra questi due concetti;

    1.20

    si rammarica che la Commissione si limiti a fornire un primo elenco di «criteri di organizzazione» dei SSIG e non abbia colto l'occasione per precisare meglio i concetti chiave in materia, soprattutto per quanto riguarda gli orientamenti politici che sottendono la definizione di questi servizi negli Stati membri;

    1.21

    ritiene comunque che questo elenco di criteri organizzativi non possa essere considerato esauriente o limitato, data la libertà riconosciuta agli Stati membri e ai rispettivi enti locali di definire e organizzare i SSIG;

    1.22

    approva il requisito generale di modernizzazione e di qualità che la Commissione impone ai SSIG, cui concorre in particolare la tendenza costante al decentramento di questi servizi verso il livello regionale e locale; per quanto riguarda in particolare la qualità, occorre garantire che anche in futuro i prestatori di servizi sociali siano tenuti al rispetto degli standard di qualità e del regime giuridico dello Stato membro in cui è fornito il servizio;

    1.23

    condivide la volontà della Commissione di organizzare un «controllo» della situazione dei SSIG nell'UE e auspica di esservi pienamente associato;

    1.24

    si compiace della correlazione instaurata dalla Commissione fra i SSIG e l'esame dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale alla luce della dimensione locale di questo obiettivo (8). Invita comunque la Commissione ad essere più precisa circa il ricorso al metodo di coordinamento aperto, che essa intende privilegiare nel contesto del seguito alla sua comunicazione, e ad esplicitare soprattutto le sue aspettative nei confronti delle diverse parti interessate a questo processo;

    1.25

    appoggia l'impegno assunto dalla Commissione di prendere «in considerazione la possibilità e l'opportunità di una proposta legislativa» riguardo ai SSIG, che è in sintonia con la più ampia presa di posizione adottata dal Comitato delle regioni a favore di una «proposta di normativa quadro che consenta di definire alcuni principi comuni positivi» per tutti i SIEG (9), fermo restando che queste due iniziative devono essere complementari e coerenti.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    2.1

    invita la Commissione a precisare quanto prima la natura delle proposte legislative riguardanti i SSIG, a mettere a punto l'importante procedura di «controllo e dialogo» e a realizzare le relazioni biennali proposte;

    2.2

    invita la Commissione a tener fede al suo impegno di esaminare, al termine del processo aperto di consultazione, se una proposta legislativa sui SSIG sia effettivamente necessaria e fattibile sotto il profilo giuridico;

    2.3

    ribadisce inoltre il proprio invito alla Commissione (10) a proporre «un regime giuridico che consenta di definire alcuni principi comuni positivi» per tutti i SIEG, come iniziativa propedeutica ad altre proposte legislative complementari, in particolare sui SSIG (in considerazione delle loro specificità), onde garantire una maggiore sicurezza giuridica agli enti regionali e locali e ai prestatori di servizi;

    2.4

    invita la Commissione ad applicare con maggiore precisione e rigore la classificazione (le categorie) e la definizione (i concetti) dei SSIG interessati e a prendere in considerazione i requisiti di carattere generale messi a punto dagli Stati membri, riconoscendoli come elementi necessari per la definizione di tali servizi;

    2.5

    invita pertanto la Commissione a non considerare definitivo l'elenco dei criteri, delle missioni e delle caratteristiche organizzative riguardanti i SSIG, in modo da rispettare i principi di sussidiarietà e di libertà degli Stati membri circa la definizione dei principi, delle funzioni, nonché delle modalità di finanziamento e di organizzazione;

    2.6

    propone alla Commissione di associare il Comitato delle regioni a un esercizio permanente di monitoraggio e valutazione dei SSIG (specie sotto il profilo del rispetto del diritto di accesso di tutti i cittadini a questi servizi, della sostenibilità finanziaria dei servizi offerti e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati);

    2.7

    approva l'impegno della Commissione a presentare entro la metà del 2007 una prima relazione biennale sui SSIG, che illustri i risultati dello studio da essa condotto circa il funzionamento del settore, la sua importanza socioeconomica e le implicazioni del diritto comunitario;

    2.8

    invita infine ad assicurare la coerenza degli orientamenti della comunicazione con la politica esterna dell'Unione europea nel capitolo «servizi sociali e sanitari» dei negoziati sugli scambi di servizi (GATS).

    Bruxelles, 6 dicembre 2006.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Michel DELEBARRE


    (1)  GU C 73 del 23.3.2004.

    (2)  GU C 19 del 22.1.2002.

    (3)  GU C 43 del 18.2.2005.

    (4)  Ibid.

    (5)  GU C 71 del 22.3.2005.

    (6)  GU C 164 del 5.7.2005.

    (7)  Progetto di relazione del Parlamento europeo del 13.7.2006 sul modello sociale europeo per l'avvenire, e in particolare i punti 23 e 24.

    (8)  Parere del CdR 21/2004 fin (ECOS-027), del 22.4.2004, in merito alla Comunicazione della Commissione: Relazione comune sull'integrazione sociale contenente una sintesi dei risultati dell'esame dei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale (2003-2005), e in particolare i punti 2.5 e 2.6.

    (9)  Parere del CdR 327/2004 fin (ECOS-040), del 23.2.2005, riguardante il Libro bianco sui servizi d'interesse generale, e in particolare il punto 1.18.

    (10)  Ibid.


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