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Document 62007TN0011

Causa T-11/07: Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione

GU C 56 del 10.3.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/36


Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-11/07)

(2007/C 56/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Repubblica Slovacca) (rappresentanti: B. Hartnett, O. Geiss, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

Annullare la decisione della commissione 7 giugno 2006, n. C(2006)2082 def. relativa al caso aiuti di Stato n. C25/2005;

annullare in tutto in parte l'art. 1 della detta decisione;

porre a carico della Commissione le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006 relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca alla ricorrente (caso C25/2005), nella parte in cui considera la ricorrente come beneficiaria di aiuti di Stato incompatibili e le fa obbligo di rimborsare alla Repubblica slovacca l'intero aiuto maggiorato degli interessi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

 

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto nel determinare l'ammontare dell'asserito aiuto di Stato.

 

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione viola un requisito processuale essenziale e omette di prendere in considerazione l'art. 33 CE. In effetti la ricorrente afferma che è la direzione generale all'agricoltura e non la direzione generale alla concorrenza la direzione competente a svolgere gli accertamenti per dare corso alle procedure e alle formalità che hanno portato all'impugnata decisione.

 

Con il terzo motivo, la ricorrente inoltre sostiene che l'impugnata decisione viola la Terza Sezione della parte quarta del Trattato di adesione, l'art. 253 CE, art. 88 CE e il regolamento n. 659/1999 perché la Commissione difetta di competenza per emettere l'impugnata decisione.

 

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di merito e di diritto applicando l'art. 87, n. 1, CE, nell'affermare che il procedimento fallimentare sarebbe stato più favorevole che un abbuono fiscale.

 

Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto di diritto e di merito omettendo di porre l'onere della prova e violando così gli artt. 87, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato i criteri giuridici elaborati della Corte circa l'applicazione della verifica del creditore privato.

 

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito omettendo di valutare adeguatamente di prendere in considerazione le prove messe a sua disposizione.

 

Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito, prendendo in considerazione elementi irrilevanti, come differenze interne nell'ambito dell'amministrazione tributaria.

 

Con il nono motivo, la ricorrente sostiene ancora che la decisione viola l'art. 253 CE per insufficiente motivazione delle conclusioni.

 

Infine, con il decimo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore per non aver esentato l'abbuono fiscale come aiuto alla ristrutturazione e applicando retroattivamente gli orientamenti sulla ristrutturazione del 2004.


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