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Document 62007TN0003
Case T-3/07: Action brought on 2 January 2007 — Spain v Commission
Causa T-3/07: Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
Causa T-3/07: Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
GU C 56 del 10.3.2007, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/31 |
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
(Causa T-3/07)
(2007/C 56/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (Rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Che si annulli interamente la decisione C(2006) 5103, con la quale si applicano rettifiche finanziarie a cinque progetti da attuarsi nel territorio dell'Andalusia:
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che si condanni la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5103, con la quale si reduce il contributo del Fondo di coesione a cinque progetti da attuarsi nel territorio della Comunidad Autónoma de Andalucía, di seguito riportati:
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N. 2000.ES.16.C.PE.012 (Azioni da svolgere nell'ambito della gestione dei rifiuti della Comunidad Autónoma de Andalucía). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.066 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.004 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Sur: Fase I). |
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N. 2001.ES-16.C.PE.025 (Azioni di installazione e di trattamento RSU nella Comunidad Autónoma de Andalucía — 2001). |
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N. 2000.ES.16.C.PE.138 (Azioni da svolgere nella gestione dei rifiuti nella Comunidad Autónoma de Andalucía). |
Con la decisione impugnata, il cui nucleo consiste nell'esame del progetto 012, la Commissione ha apportato una rettifica pari a EUR 4.745.284, sulla scorta di determinate considerazioni relative alla sufficienza dei controlli sull'ammissibilità delle spese e sull'osservanza di talune norme relative all'aggiudicazione (affidamento diretto di due contratti di appalto, utilizzo dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione e presunte irregolarità nella pubblicazione di taluni appalti).
A sostegno del suo ricorso, lo Stato membro ricorrente fa valere:
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la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, in relazione all'ammissibilità al finanziamento di talune spese, e dato che il provvedimento impugnato è stato adottato quando ancora non era scaduta la proroga richiesta per eliminare dalla certificazione delle spese quelle inammissibili e sostituirle con altre ammissibili. |
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l'interpretazione errata dell'art. 11, n. 3, lett. b) ed e) della direttiva 92/50/CEE (1), in relazione alle presunte irregolarità riscontrate nell'affidamento diretto di due appalti di servizi. All'interno di questo motivo, in subordine, si lamenta inoltre un errore di calcolo. |
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la violazione delle direttive in materia di appalti pubblici per quanto riguarda l'inclusione del «criterio dell'esperienza» tra i criteri di aggiudicazione. A tale proposito si afferma che, sebbene tale criterio non sia espressamente previsto dalla normativa applicabile, la stessa giurisprudenza comunitaria ammette tale possibilità, e che l'utilizzo del detto criterio non potrebbe mai costituire una violazione grave e manifesta dell'ordinamento comunitario, bensì rappresenterebbe in ogni caso un errore di diritto scusabile motivato dalla mancanza di chiarezza della norma. |
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l'inesistenza di un inadempimento grave e manifesto e, pertanto, di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario nelle irregolarità derivate dalla mancata pubblicazione di taluni appalti. |
(1) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).