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Document C2007/056/59

    Causa T-400/06: Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/30


    Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)

    (Causa T-400/06)

    (2007/C 56/59)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: ZERO Industry Srl (Como, Italia) (Rappresentanti: avv. M. Rapisardi)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: zero International Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania)

    Domande del ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 ottobre 2006, notificata alla ricorrente il 23 ottobre 2006;

    respingere definitivamente l'opposizione del convenuto avverso la registrazione del marchio comunitario n. 2004547 a favore della Zero Industry Srl;

    ordinare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di procedere alla registrazione del marchio comunitario richiesto dalla Zero Industry Srl;

    condannare l'UAMI o altro soccombente al pagamento in solido a favore della ricorrente delle spese incorse sia nel presente procedimento, come pure in quelli di opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario interessato: il marchio emblematico ZEROH+ per prodotti delle classi 9, 18 e 25 domanda n. 2004547

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: zero International Holding GmbH & Co. KG

    Marchio o segno fatto valere: il marchio nazionale emblematico ZERO, per prodotti delle classi 18 e 25 e il marchio denominativo nazionale «ZERO» per prodotti della classe 9

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94

    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di interpretazione della summenzionata disposizione, in quanto non ha preso in considerazione le differenze visuali, fonetiche e logiche tra i marchi confliggenti.


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