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Dokumentas C2007/056/50

    Causa T-231/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2007 — Repubblica ellenica/Commissione (Ricorso di annullamento — Rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) — Recupero di un debito per mezzo di compensazione — Regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e n. 2342/2002 — Principio di buona fede nel diritto internazionale pubblico)

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 26—26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/26


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2007 — Repubblica ellenica/Commissione

    (Causa T-231/04) (1)

    (Ricorso di annullamento - Rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) - Recupero di un debito per mezzo di compensazione - Regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e n. 2342/2002 - Principio di buona fede nel diritto internazionale pubblico)

    (2007/C 56/50)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Kyriazopoulos, agenti)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e F. Dintilhac, agenti)

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento dell'atto recante la data del 10 marzo 2004 con cui la Commissione ha ordinato il recupero per mezzo di compensazione di somme dovute dalla Repubblica ellenica in seguito alla sua partecipazione a progetti immobiliari riguardanti la rappresentanza diplomatica della Commissione nonché di taluni Stati membri dell'Unione europea ad Abuja (Nigeria)

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il parere del servizio giuridico del Consiglio 26 giugno 1998, presentato dalla Repubblica ellenica in allegato 12 al ricorso, è ritirato dal fascicolo.

    2)

    Il ricorso è respinto.

    3)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 179 del 10.7.2004 (in precedenza causa C-189/04).


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