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Document C2007/056/40

Causa C-13/07: Ricorso presentato il 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

GU C 56 del 10.3.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/22


Ricorso presentato il 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-13/07)

(2007/C 56/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e M. Huttunen, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio e degli Stati membri che stabilisce la posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'adesione della Repubblica socialista del Vietnam all'Organizzazione mondiale del commercio (COM/2005/0659 def — ACC 2006/0215);

dichiarare che gli effetti della decisione annullata sono definitivi;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La proposta presentata dalla Commissione era basata sull'art. 133, nn. 1 e 5, del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, secondo comma, dello stesso. Il Consiglio ha aggiunto l'art. 133, n. 6, al fondamento normativo e di conseguenza è stata adottata una decisione formalmente separata dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno del Consiglio. Il Consiglio e gli Stati membri hanno così adottato «congiuntamente» la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri come previsto dall'ultima frase dell'art. 133, n. 6, secondo comma.

La scelta del fondamento normativo effettuata dalla Commissione era avvenuta in conformità dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che sono lo scopo e il contenuto dell'atto. In particolare, si basava sulla considerazione che il contenuto dell'atto rientra nell'ambito dell'art. 133, nn. 1 e 5, che prevede la competenza esclusiva, e conseguentemente non era necessario ricorrere all'art. 136, n. 6. La Commissione ritiene che la decisione debba essere annullata per quanto riguarda il fondamento normativo.


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