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Dokumentas C2007/056/29

    Procedimento C-511/06 P: Ricorso proposto il 15 dicembre 2006 da Archer Daniels Midland Co. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006 , nella causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 16—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/16


    Ricorso proposto il 15 dicembre 2006 da Archer Daniels Midland Co. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, nella causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee

    (Procedimento C-511/06 P)

    (2007/C 56/29)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentanti: C. Lenz, Prof. Dr., L. Martin Alegi, E. Batchelor e M. Garcia, solicitors)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede quanto segue:

    i) annullare la sentenza in quanto respinge il ricorso di ADM contro la Decisione;

    ii) annullare l'art. 3 della Decisione nella parte relativa a ADM;

    iii) in subordine a ii), modificare l'art. 3 della Decisione nel senso di ridurre ulteriormente o di annullare l'ammenda inflitta a ADM;

    iv) in subordine a ii) e iii), rimettere la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca in diritto conformemente alla decisione della Corte;

    v) in ogni caso, condannare la Commissione alle spese proprie e a quelle sostenute da ADM dinanzi al Tribunale come dinanzi alla Corte di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce quanto segue:

    1.

    Il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa di Archer Daniels Midland Company (ADM) nel ritenerla debitamente avvertita dei fatti su cui la Commissione fondava il suo ruolo di leader.

    2.

    Il Tribunale avrebbe violato garanzie processuali fondamentali nel permettere alla Commissione di assumere come prova della leadership il resoconto dell'FBI dell'interrogatorio di un dipendente di ADM.

    3.

    Il Tribunale avrebbe distorto l'evidenza dichiarando comprovata l'asserzione di Cerestar che ADM avesse la leadership.

    4.

    Il Tribunale non avrebbe spiegato perché ha respinto le conclusioni della ricorrente nel senso dell'inaffidabilità delle affermazioni di Cerestar circa il ruolo di leader di ADM nelle riunioni cd. degli sherpas, Cerestar non avendo fornito di tali riunioni né indicazioni precise, né dettagli.

    5.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che ADM non poteva più contestare l'esattezza delle affermazioni di Cerestar in quanto non aveva sollevato obiezioni durante il procedimento amministrativo.

    6.

    Il Tribunale avrebbe infranto il principio secondo cui la Commissione deve attenersi alle sue stesse regole, atteso che:

    a)

    ha permesso alla Commissione di non tener conto della cessazione dell'infrazione come significativa attenuante;

    b)

    ha affermato che la Commissione aveva provato un impatto sul mercato nonostante non avesse prima definito il mercato rilevante.

    7.

    Il Tribunale avrebbe violato il principio del legittimo affidamento in sede di applicazione della Comunicazione sulla cooperazione, giacché ha concluso che ADM era leader e non poteva perciò beneficiare del trattamento di cui al Punto B della Comunicazione.

    8.

    Il Tribunale avrebbe mal applicato le norme in tema di legittimo affidamento allorché ha affermato che le osservazioni della Commissione nel corso del procedimento amministrativo non giustificavano l'affidamento di ADM in una riduzione dell'ammenda conformemente al Punto B della Comunicazione sulla cooperazione.


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