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Document 52007XC0223(04)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari della Russia

    GU C 39 del 23.2.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/26


    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari della Russia

    (2007/C 39/12)

    La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1). Il riesame è limitato all'analisi del livello di dumping relativo a due produttori esportatori russi, Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK) e Viz Stal.

    1.   Prodotto

    Oggetto del riesame sono alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00. Tali codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    2.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1371/2005 (2) del Consiglio, sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari della Russia. Con decisione 2005/622/CE, del 5 agosto 2005 (3), la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla Novolipetsk Iron & Steel Corporation. Pertanto, le importazioni del prodotto in esame da tale società non sono oggetto del dazio antidumping definitivo conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1371/2005.

    3.   Motivi del riesame

    Alla Commissione è stato notificato che la NLMK ha acquisito il 100 % della Viz Stal. Inoltre, sono stati forniti elementi di prova relativi alla produzione, alla vendita e alla distribuzione del prodotto in esame nel contesto della nuova struttura societaria. Alla luce di tali elementi di prova le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure appaiono cambiate in modo definitivo.

    Dagli elementi di prova disponibili risulta inoltre che con la nuova struttura societaria il margine di dumping cambierebbe significativamente rispetto al livello delle misure attualmente in vigore.

    Sulla base di quanto precede risulta che i dazi individuali in vigore per la NLMK (sebbene attualmente non vengano riscossi dazi da questa società per la ragione indicata al punto 2) e la Viz Stal non sono più adeguati e che è opportuno avviare, d'ufficio, un riesame al fine di calcolare un'unica misura per la nuova impresa comune.

    4.   Procedimento per la determinazione del dumping

    a)   Generale

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi della NLMK e della Viz Stal alla luce della nuova struttura societaria. Tale valutazione sarà effettuata in base ai dati raccolti nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore.

    Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per le società interessate dal presente riesame nella nuova struttura societaria, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni di altri produttori esportatori del prodotto in esame, di cui all'articolo 1, par. 2 del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio.

    b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

    5.   Termini

    a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    b)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    6.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza inviata dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    7.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42.

    (4)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


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