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Document C2007/020/62

    Causa F-143/06: Ricorso presentato il 18 dicembre 2006 — Continolo/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 41–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 40–40 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/41


    Ricorso presentato il 18 dicembre 2006 — Continolo/Commissione

    (Causa F-143/06)

    (2007/C 20/63)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Donato Continolo (Duino, Italia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e R. Albelice)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 3 gennaio 2006, che concede e liquida i diritti a pensione del ricorrente, in quanto tale decisione ha riconosciuto ai fini della pensione il periodo che egli ha trascorso in aspettativa per motivi personali dall'11 giugno 1981 al 1o marzo 1983 solo nella misura di un'annualità, 5 mesi e 6 giorni invece di un'annualità, 8 mesi e 20 giorni;

    annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2006, che respinge il reclamo del ricorrente;

    indicare alla Commissione gli effetti che comporta l'annullamento delle decisioni impugnate, in particolare per quanto riguarda la percentuale acquisita, attualmente fissata al 66,66666 %, che deve essere ricalcolata per tener conto dei mesi di gennaio e febbraio 1983;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente, ex funzionario della Commissione, è in pensione dal 1o gennaio 2006. Con il suo ricorso egli impugna la decisione della Commissione che concede e liquida i suoi diritti a pensione, in quanto tale decisione stabilirebbe che i diritti da egli acquisiti in occasione di un'aspettativa per motivi personali e per i quali aveva ottenuto il trasferimento nel regime comunitario, non sono stati interamente bonificati.

    Il ricorrente lamenta, da una parte, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e, dall'altra, l'esistenza di un manifesto errore di valutazione, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione.


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