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Document C2007/020/59

    Causa F-139/06: Ricorso presentato l' 11 dicembre 2006 — Kurrer/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 38–39 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/39


    Ricorso presentato l'11 dicembre 2006 — Kurrer/Commissione

    (Causa F-139/06)

    (2007/C 20/60)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgio) (rappresentanti: avv. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione della Commissione di nominare il ricorrente dipendente nel periodo di prova, con effetto dal 1o aprile 2006, nella parte in cui detta decisione stabilisce il suo grado e scatto in A*6/2 e non mantiene i punti accumulati in qualità di agente temporaneo «Ricerca»;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il 16 gennaio 2004 il ricorrente è entrato in servizio alla Commissione in quanto agente temporaneo «Ricerca» di grado A7. Vincitore del concorso generale COM/A/3/02 pubblicato il 25 luglio 2002 e diretto a costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A7/A6, è stato nominato dipendente nel periodo di prova di grado A*6.

    In considerazione dell'impegno preso dalla Commissione di estendere gli effetti di un'eventuale sentenza di annullamento nelle cause pendenti che vertono sull'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, il ricorrente si limita a dedurre la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione rispetto ai suoi ex-colleghi, pure agenti temporanei «Ricerca», vincitori di concorsi interni, che, al momento della loro nomina in ruolo, hanno conservato il loro inquadramento e il loro accumulo di punti.

    Il ricorrente afferma inoltre che, per quanto necessario, l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello statuto sarebbe illegittimo, in quanto violerebbe il principio menzionato nonché il principio di proporzionalità.


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