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Document 62006TN0384

    Causa T-384/06: Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — IBP e International Building Products France/ Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 31–32 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/32


    Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — IBP e International Building Products France/ Commissione

    (Causa T-384/06)

    (2007/C 20/49)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: IBP Ldt (Tipton, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (rappresentanti: sig. M. Clough, QC, e sig. A. Aldred, Solicitor)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    annullare la decisione nella parte in cui si riferisce alle ricorrenti per il periodo intercorrente tra il 23 novembre 2001 e il 1o aprile 2004;

    comunque, annullare l'ammenda inflitta alle ricorrenti o ridurla all'importo che il Tribunale riterrà opportuno;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180 def., nel caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi, con cui la Commissione dichiarava che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, avessero violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo mediante fissazione di prezzi, accordi sul listino dei prezzi, accordi su sconti e ribassi, accordi su meccanismi che attuano aumenti dei prezzi, attribuzione dei mercati nazionali, assegnazione di clienti e scambio di altre informazioni commerciali.

    A sostegno del loro ricorso le ricorrenti asseriscono che la Commissione violava l'art. 81 CE concludendo che le ricorrenti partecipavano ad una singola, complessa e continua violazione dell'art. 81 CE durante il periodo intercorrente tra il 23 novembre 2001 e il 1o aprile 2004, mentre, secondo le ricorrenti, la prova fornita non corrobora tale conclusione.

    Inoltre, le ricorrenti deducono che, contrariamente all'art. 253 CE, la Commissione non ha motivato le sue conclusioni o l'ha fatto insufficientemente.

    Oltre a ciò, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato i loro diritti ad essere sentite concludendo per le violazioni senza aver previamente formulato le imputazioni in una comunicazione degli addebiti, o autorizzato le ricorrenti a presentare osservazioni preliminarmente all'adozione della decisione impugnata.

    Per quanto riguarda l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, esse deducono che:

    a)

    la Commissione non ha applicato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (1), l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (2) e l'art. 5, lett. a) degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 1998 (3);

    b)

    la Commissione ha inflitto all'Internation Building Products France due volte per la medesima condotta un'ammenda di EUR 5.63 milioni;

    c)

    la Commissione ha applicato scorrettamente gli orientamenti per il calcolo delle ammende; e

    d)

    la Commissione ha applicato scorrettamente la comunicazione sulla cooperazione del 1996 (4).


    (1)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (ora articoli 81 e 82) (GU 13 del 21.2.1962).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

    (3)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).

    (4)  Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4).


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