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Document C2007/020/36

    Causa T-358/06: Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 24–24 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/25


    Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissione

    (Causa T-358/06)

    (2007/C 20/37)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV (Rappresentanti: M.F.A.M. Smeets e A.M. van den Oord, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare in tutto o in parte la decisione adottata nei confronti della Heijmans NV e Heijmans Infrasructuur BV;

    annullare ovvero ridurre l'ammenda inflitta alla Heijmans NV e Heijmans Infrasructuur BV;

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi). Sebbene la decisione non sia diretta nei confronti della ricorrente, questa ritiene di essere interessata individualmente e direttamente essendo menzionata nella decisione come facente parte del gruppo Heijmans e che sulla base della decisione deve considerare di essere stata messa in causa in ragione dei comportamenti imputati.

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 81 e degli artt. 2, 7 e 23 n. 2 del regolamento n. 1/2003, poiché la Commissione avrebbe ingiustamente ritenuto che ai fini della valutazione della prova nei confronti della Heijmans Infrastructuur BV il mercato olandese costituiva un contesto economico rilevante dei bitumi per strade. La Commissione avrebbe inoltre ingiustamente ritenuto che la Heijmans Infrastructuur BV costituiva parte di un'associazione di collaborazione di imprese di costruzioni stradali nel settore dell'acquisto di bitumi stradali e che in detta qualità aveva preso parte alla concertazione assieme ai fornitori di bitumi in Olanda allo scopo di limitare la concorrenza. La Commissione avrebbe infine ingiustamente omesso di esaminare ai sensi delle linee direttive sulla cooperazione orizzontale soltanto le conseguenze della partecipazione della Heijmans Infrastructuur BV alla detta concertazione (1).

    In secondo luogo la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE e degli artt. 11 e 16 del regolamento n. 1/2003, del principio sollecitudine, del principio generale di buona amministrazione, del principio di parità e dei diritti di difesa, poiché la Commissione ha eluso qualificandoli come «innocente interpretazione degli eventi» i motivi fondati sotto l'aspetto sostanziale e processuale dedotti durante la fase amministrativa del procedimento dalla Heijmans Infrastructuur BV e dalla Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV.

    In terzo luogo la ricorrente deduce violazione del principio di motivazione, poiché la decisione sarebbe sotto aspetti determinanti imprecisa e di significato ambiguo.

    In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione non ha raggiunto alcuna prova concreta circa la partecipazione della Heijmans Infrastructuur BV alla asserita infrazione per tutta la durata di tale infrazione.

    Inoltre, in subordine, la ricorrente deduce che la Commissione ha operato una impropria valutazione circa la gravità e la serietà dell'infrazione. La ricorrente sostiene che la Heijmans Infrastructuur BV avrebbe svolto sul mercato rilevante un ruolo solo secondario.


    (1)  Comunicazione della Commissione, linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2001 C 3, pag. 2).


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