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Document 62006TN0351

    Causa T-351/06: Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Dura Vermeer Groep/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 20–20 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/21


    Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Dura Vermeer Groep/Commissione

    (Causa T-351/06)

    (2007/C 20/30)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Dura Vermeer Groep NV (Rappresentante: M.M. Slotboom, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare gli artt. 1, lett. d), e 2, punto d), della decisione nella parte in cui ha ad oggetto la responsabilità della Dura Verneer Groep;

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la decisione della Commissione del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38/456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, che la Commissione ha violato l'art. 81, n. 1, CE, e l'art. 23, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Secondo il ricorrente l'analisi è errata alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale circa la responsabilità della società madre per un'asserita infrazione da parte della filiale. A tal riguardo la Commissione avrebbe applicato alla ricorrente un criterio eccessivamente severo. Inoltre la Commissione avrebbe interpretato in modo errato i riflessi di fatto delle relazioni che possono intercorrere nell'ambito del gruppo Dura Vermeer. Pertanto la Commissione non avrebbe affermato che la ricorrente avrebbe avuto una influenza decisiva sul comportamento sulla Vermeer infrastructuur BV.

    In secondo luogo la ricorrente deduce violazione delle forme scritte sostanziali di cui all'art. 253 CE e del principio di motivazione.


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