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Document C2006/331/95

Causa T-392/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — MMT/Commissione (Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Eccezione di irricevibilità)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — MMT/Commissione

(Causa T-392/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Eccezione di irricevibilità)

(2006/C 331/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Germania) (rappresentanti: R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin e C. Kupke, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2003, 2003/595/CE, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GU L 202, pag. 15), nella misura in cui tale decisione qualifica come aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, il sostegno finanziario previsto dalla direttiva del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore per gli uffici condivisi nel territorio di paesi candidati ufficiali per l'adesione all'Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.


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