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Document C2006/331/26
Joined Cases C-376/05 and C-377/05: Judgment of the Court (Third Chamber) of 30 November 2006 (reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof, Germany) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) v Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Competition — Distribution agreement relating to motor vehicles — Block exemption — Regulation (EC) No 1475/95 — Article 5(3) — Termination by the supplier — Reorganisation of the network — Entry into force of Regulation (EC) No 1400/2002 — Article 4(1) — Hardcore restrictions — Consequences)
Cause riunite C-376/05 e C-377/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Riorganizzazione della rete di distribuzione — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Art. 4, n. 1 — Restrizioni fondamentali — Conseguenze)
Cause riunite C-376/05 e C-377/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Riorganizzazione della rete di distribuzione — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Art. 4, n. 1 — Restrizioni fondamentali — Conseguenze)
GU C 331 del 30.12.2006, p. 16–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
(Cause riunite C-376/05 e C-377/05) (1)
(Concorrenza - Accordo di distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categorie - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Art. 5, n. 3 - Recesso da parte del fornitore - Riorganizzazione della rete di distribuzione - Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 - Art. 4, n. 1 - Restrizioni fondamentali - Conseguenze)
(2006/C 331/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrenti: A. Brünsteiner GmbH, Autohaus Hilgert GmbH
Convenuto: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag.) e dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali in pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 303. pag. 30) — Recesso da un accordo di distribuzione da parte di un fornitore, maturato dalla necessità di riorganizzare l'insieme della rete di distribuzione, a causa di una modifica della regolamentazione comunitaria
Dispositivo
1. |
L'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione, 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione, 28 giugno 1995, n. 1475 relativo all'applicazione dell'art. [81], paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore ha potuto, in funzione dell'organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell'insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti. |
2. |
L'art. 4 del regolamento n. 1400/2002 deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 10 di tale regolamento, l'esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1475/75 che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall'art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un'esenzione in forza dell'art. 81, n. 3, CE. |