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Document C2006/331/11

Causa C-32/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato membro — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Omessa comunicazione delle misure di trasposizione — Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale — Omissione — Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-32/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato membro - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Omessa comunicazione delle misure di trasposizione - Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale - Omissione - Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

(2006/C 331/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e J. Hottiaux, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: sig. S. Schreiner, agente, sig. P. Kinsch, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, eccezion fatta per quelle concernenti l'art. 3 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

2)

Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 7, n. 2, e 14 della direttiva 2000/60, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione delle Comunità europee e il Granducato di Lussemburgo sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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