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Document C2006/331/10

Causa C-5/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra B. F. (Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vini — Artt. 7-10 — Individuazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione operata in un altro Stato membro da un'impresa di trasporti — Regime applicabile nello Stato membro di destinazione)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra B. F.

(Causa C-5/05) (1)

(Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 92/12/CEE - Accise - Vini - Artt. 7-10 - Individuazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili - Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati - Spedizione operata in un altro Stato membro da un'impresa di trasporti - Regime applicabile nello Stato membro di destinazione)

(2006/C 331/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Joustra B. F.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Vino acquistato non a fini di lucro in uno Stato membro da cittadini di un altro Stato membro e trasportato da un'impresa in quest'ultimo — Accisa versata nel primo Stato membro

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, dev'essere interpretata nel senso che, nel caso in cui, come nella fattispecie oggetto della causa principale, un privato, che non agisca a titolo commerciale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un'impresa di trasporti stabilita nel secondo Stato stesso, trova applicazione l'art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti riscosse in quest'ultimo Stato. A termini dell'art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell'art. 22, n. 3, della direttiva stessa.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


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