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Document 52006AE1574

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 COM(2005) 676 def. — 2005/0258 (COD)

GU C 325 del 30.12.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/43


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

COM(2005) 676 def. — 2005/0258 (COD)

(2006/C 325/12)

Il Consiglio, in data 14 febbraio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 novembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 dicembre 2006, nel corso della 431a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 140 voti favorevoli, e 2 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo è favorevole alla proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 e spera che si tratti di una delle ultime modifiche o, meglio, dell'ultima modifica su cui dovrà pronunciarsi. Ciò implicherebbe infatti la piena vigenza del regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi l'avvenuta approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del nuovo regolamento sulle modalità d'applicazione volto a sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72.

1.2

Di conseguenza, il Comitato economico e sociale europeo chiede urgentemente agli Stati membri ed al Parlamento di procedere all'approvazione del nuovo regolamento in maniera più rapida e efficace di quanto avvenuto nel caso del regolamento (CE) n. 883/2004. Questo sarebbe il migliore contributo che le istituzioni dell'Unione europea potrebbero offrire nell'anno europeo della mobilità dei lavoratori.

2.   Introduzione

2.1

Dalla loro entrata in vigore, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori ed ai membri della loro famiglia che si spostano all'interno dell'Unione europea sono stati oggetto di molte modifiche per adattarli alle modifiche delle legislazioni nazionali degli Stati membri ed alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale.

2.2

Le modifiche garantiscono che il sistema di coordinamento della sicurezza sociale al livello dell'Unione sia sempre aggiornato, affinché i cittadini europei che si spostano nei limiti delle frontiere interne non abbiano a subire pregiudizi, per quanto riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale, quando esercitano uno dei diritti fondamentali dell'Unione come è la libertà di circolazione e di residenza.

2.3

La principale modifica al quadro del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea è stata introdotta con il regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71, ma non è ancora applicabile poiché si attende l'approvazione del regolamento che sostituirà il regolamento (CEE) n. 574/72. La proposta di regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (2) ha già iniziato il suo iter legislativo ed il Comitato ha recentemente adottato un parere (3) relativo a tale proposta.

2.4

Il CESE ha già espresso il suo parere sul regolamento di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4).

3.   Contenuto della proposta

3.1

La proposta sulla quale il Comitato viene consultato è intesa ad aggiornare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 per tenere conto dei cambiamenti introdotti nelle diverse legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale. L'intenzione è quindi quella di agevolare l'applicazione della normativa comunitaria di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3.2

In questa occasione, e nel testo presentato dalla Commissione, non è proposta alcuna modifica del regolamento (CEE) n. 574/72.

3.3

Data la diversa natura delle modifiche proposte, il loro contenuto sarà presentato nel capitolo delle osservazioni particolari, e ciò al fine di semplificare la struttura del documento.

4.   Osservazioni generali

4.1

In linea generale, il Comitato accoglie favorevolmente la proposta, in quanto i cambiamenti che essa introduce sono il frutto della volontà legislativa dei diversi Stati membri. Qualsiasi cambiamento nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea sarà sempre benaccetto se recherà beneficio ai cittadini dell'Unione e semplificherà e migliorerà i loro rapporti con le varie amministrazioni pubbliche a cui devono rivolgersi per fare valere i loro diritti.

4.2

Sebbene la procedura d'approvazione del regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 sia già stata avviata, il Comitato ritiene che rimangano attuali e vadano pertanto ricordate le osservazioni generali formulate nel suo parere relativo ad altre modifiche parziali dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, approvato nel corso della sessione plenaria del 28 e 29 settembre 2005 (5). Queste osservazioni mantengono tutta la loro validità.

4.3

L'attuale proposta di modifica ha per titolo: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

4.4

L'articolo 1 della proposta stipula che vengono modificati alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, ma non fa alcun riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72. Il CESE propone quindi di correggere il titolo della proposta per farlo corrispondere al suo contenuto reale, eliminando cioè il cenno al regolamento (CEE) n. 574/72.

5.   Osservazioni particolari

5.1

L'articolo 1 della proposta modifica gli allegati I, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

5.2

Per incorporare i cambiamenti introdotti nelle legislazioni svedesi sulla sicurezza sociale e sui contributi sociali, è modificata la parte I dell'allegato I, che definisce i termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo».

5.3

La parte II dell'allegato I, riguardante le persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, è modificata quanto alla definizione di «membro della famiglia» per tenere conto dei cambiamenti introdotti dalla nuova legge olandese sull'assicurazione malattia. In questo caso, si include il coniuge, il partner registrato ed il figlio di età inferiore a diciotto anni.

5.4

A causa delle diverse modifiche apportate alle legislazioni lituana e slovacca sulle pensioni sociali, è modificato l'allegato II bis sulle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Nel caso della Lituania, le modifiche adeguano l'allegato all'aggiornamento della legislazione nazionale; in quello della Slovacchia, la legislazione nazionale viene adattata e l'assegno è mantenuto soltanto in caso di diritti acquisiti.

5.5

L'allegato III, parte A, che si riferisce alle convenzioni di sicurezza sociale che continuano ad essere applicabili, è modificato nel senso che si elimina il punto 187 contenente il riferimento alla convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi.

5.6

Si modifica la parte A dell'allegato IV che riguarda le legislazioni citate all'articolo 37, paragrafo 1, secondo le quali l'importo delle pensioni d'invalidità è indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione. Si modifica la sezione della Parte A relativa alla Slovacchia conformemente a quanto previsto nella legislazione nazionale.

5.7

In seguito alle modifiche apportate alla legislazione spagnola, si modifica la parte B dell'allegato IV, riguardante i regimi speciali per i lavoratori autonomi ai quali si applicano disposizioni speciali sul cumulo dei periodi d'assicurazione compiuti in un altro Stato membro.

5.8

La parte C dell'allegato IV è modificata per la Slovacchia e la Svezia. Quest'allegato cita i casi nei quali si può rinunciare ad un doppio calcolo della prestazione poiché i risultati sarebbero gli stessi. Nel caso della Slovacchia è fatto riferimento alla pensione spettante ai superstiti ed in quello della Svezia al calcolo della pensione minima garantita che dipende dal periodo di residenza nel paese.

5.9

A seguito della modifica della legislazione svedese, è aggiornata la parte D dell'allegato IV relativo alle prestazioni ed agli accordi sul cumulo delle prestazioni della stessa natura alle quali si ha diritto ai sensi della legislazione di due o più Stati. Inoltre, è stato aggiunto l'accordo bilaterale tra la Finlandia ed il Lussemburgo.

5.10

Si modifica l'allegato VI, relativo alle modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Vengono modificate le sezioni che si riferiscono agli Stati membri seguenti:

Estonia, per aggiungere le regole di calcolo delle prestazioni parentali,

Paesi Bassi, per tenere conto dell'entrata in vigore quest'anno della riforma dell'assicurazione malattia,

Finlandia, per tenere conto delle modifiche apportate alla legislazione finlandese sulle pensioni,

Svezia, per tenere conto dei cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione sulla sicurezza sociale e dalla riforma della legge sulle pensioni.

5.11

Le modifiche apportate ai vari allegati che accompagnano il regolamento (CEE) n. 1408/71 sono essenzialmente il risultato di modifiche legislative intervenute in diversi Stati membri. Ogni modifica che comporti miglioramenti nelle prestazioni ricevute dai cittadini dell'Unione è destinata ad essere accolta favorevolmente dal Comitato economico e sociale europeo.

5.12

Tuttavia, va sottolineato che la proliferazione di allegati e di fattispecie specifiche nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 non è il modo migliore per giungere alla semplificazione delle disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il miglioramento e la semplificazione sono gli obiettivi all'origine dell'elaborazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ed il Comitato auspica che si continui a lavorare in questa linea.

5.13

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 per definire il contenuto del suo allegato XI (6). Quest'allegato corrisponde all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il Comitato constata l'esistenza di una differenza tra i due allegati per quanto riguarda la sezione «W. FINLANDIA», citata al punto 5.10. del presente parere.

5.14

Al paragrafo 6, lettera c), punto 1 dell'allegato della proposta di regolamento oggetto del presente parere, si afferma: «… nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell'occupazione in un altro Stato membro …» mentre alla sezione «W. FINLANDIA» dell'allegato XI che appare nella proposta il regolamento che modifica di regolamento (CE) n. 883/2004, si dice: «… quando una persona dispone di periodi d'assicurazione a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro …».

5.15

Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che, trattandosi della stessa situazione, occorrerebbe allineare le due redazioni e fare in modo che i due testi coincidano.

Bruxelles, 13 dicembre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  GU L 166 del 30.4.2004.

(2)  COM(2006) 16 def.

(3)  Cfr. parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (relatore: GREIF (SOC/197), CESE 1397/2006.

(4)  GU C 75 del 15.3.2000, relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO.

(5)  GU C 24 del 31.1.2006, relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO.

(6)  COM(2006) 7 def., parere CESE in preparazione, relatore: GREIF (SOC/238).


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